Revocazione ex art. 395 n. 3 c.p.c. e oneri del successore a (Cass. civ. Sez. II n. 6748 del 14.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3), c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che sia intervenuto nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., assume la medesima posizione processuale del dante causa e soggiac e alle preclusioni maturate in capo a quest’ultimo. La successione a titolo particolare non pone di per sé il successore nella condizione di chi sia stato impedito dalla produzione tempestiva di documenti per causa non imputabile, sicché non può allegare a giustificazione dell’ignoranza il proprio ingresso tardivo nel giudizio né la colpa del dante causa. L’inammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, dichiarata in separato giudizio, non travolge l’impugnazione della sentenza resa sulla revocazione, poiché la tempestiva proposizione della revocazione impedisce il passaggio in giudicato formale della pronuncia impugnata.

Il Fatto

Il ricorrente, avente causa di un precedente proprietario per effetto di un contratto di compravendita del 2007, agisce in revocazione contro la sentenza della Corte d’appello che aveva riconosciuto in capo ai controricorrenti la proprietà condominiale sul lastrico solare di un fabbricato e ne aveva disposto la consegna delle chiavi.

A fondamento della domanda il ricorrente deduce il ritrovamento, avvenuto nel 2013, di un atto notarile del 1928 recante attribuzione del lastrico solare in via esclusiva a un proprio dante causa omonimo. La Corte d’appello dichiara inammissibile il motivo ex art. 395, n. 3), c.p.c. per mancata indicazione del giorno della scoperta e delle relative prove, e infondato quello ex art. 395, n. 4), c.p.c.. Il ricorrente impugna la decisione in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto un profilo pregiudiziale: un precedente ricorso per cassazione avverso la sentenza di merito era stato dichiarato improcedibile, e la relativa revocazione inammissibile. Occorre stabilire se, per tale ragione, la sentenza di appello debba ritenersi passata in giudicato e se, di conseguenza, sia inammissibile il ricorso avverso la pronuncia sulla revocazione.

Il Collegio esclude questa conclusione. La disciplina del concorso tra revocazione e ricorso per cassazione, desumibile dal quarto comma dell’art. 398 c.p.c., non subordina l’impugnazione della sentenza resa sulla revocazione all’esito del ricorso proposto contro la sentenza di appello. L’art. 324 c.p.c. àncora il giudicato formale alla consumazione dei mezzi di impugnazione, consumazione che la tempestiva revocazione non determina. Il ricorso è quindi ammissibile.

Sul primo, secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte rileva la manifesta infondatezza. La motivazione della sentenza impugnata è completa e consente un effettivo controllo sulla logicità del ragionamento. La questione centrale è la posizione del successore a titolo particolare: egli, intervenendo nel giudizio ai sensi dell’art. 111 c.p.c., assume la stessa posizione del dante causa e ne subisce le preclusioni.

Il Collegio precisa che la revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. presuppone l’impossibilità di produrre il documento per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, e onera la parte a indicare, a pena di inammissibilità, il giorno della scoperta e le relative prove. La successione a titolo particolare non configura di per sé un impedimento non imputabile né consente di riversare sulla negligenza del dante causa la giustificazione della mancata produzione. L’accertamento sulla non imputabilità e sull’idoneità del documento a mutare l’esito è apprezzamento di fatto, incensurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

Il quarto motivo è infondato: il fatto oggetto della supposta esistenza era punto controverso sul quale i giudici di appello si erano pronunciati, sicché non integra l’errore revocatorio ex art. 395, n. 4), c.p.c., trattandosi di valutazione delle risultanze processuali e non di erronea percezione degli atti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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