Cartella esattoriale impugnabile solo per vizi propri e ultrapetizione sulle spese in appello (Cass. civ. Sez. 5 n. 16785 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, ciascuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che si tratti di atti presupposti non notificati. Ne consegue che è inammissibile l’impugnazione della cartella di pagamento per far valere vizi inerenti ad avvisi di accertamento già notificati e divenuti definitivi per mancata impugnazione. La sentenza di secondo grado che, nel rigettare l’appello, confermi nel merito la decisione di primo grado la quale aveva disposto la compensazione delle spese, è affetta da ultrapetizione se condanna l’appellante, in difetto di appello incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado e non soltanto di quelle d’appello.
Il Fatto
La società contribuente aveva stipulato un preliminare di vendita di terreni, registrato nel 2001, qualificato dal giudice di merito come preliminare con effetti anticipati. A seguito della definitività della sentenza che aveva accertato la debenza dell’INVIM, l’Agenzia delle Entrate notificava la cartella di pagamento.
La società impugnava la cartella, riproponendo questioni di merito già oggetto del pregresso giudizio conclusosi con sentenza passata in giudicato. La Commissione tributaria provinciale e, in appello, la Commissione tributaria regionale, dichiaravano tali questioni precluse. Il giudice d’appello, tuttavia, riformava la sentenza di primo grado esclusivamente in punto di spese, condannando la contribuente al pagamento delle spese del primo grado, sebbene queste fossero state compensate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato distintamente i due motivi di ricorso. Con il primo motivo, la società deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c., 2 e 19 del d.P.R. n. 643/1972 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, nonché per omesso esame di un fatto decisivo. La società assumeva che il giudice di merito avesse erroneamente ritenuto fondata la pretesa riscossiva, non potendosi concludere il contratto definitivo per la cessazione della società acquirente.
Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la cartella di pagamento è impugnabile solo per vizi propri, non essendo ammissibile l’impugnazione per dolersi di vizi inerenti ad avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini. La sentenza della C.T.P., qualificando il contratto come preliminare con effetti anticipati e accertando la debenza dell’imposta, era passata in giudicato, rendendo precluso ogni esame delle questioni di merito relative all’avviso di liquidazione.
Con il secondo motivo, la società denunciava la nullità della sentenza per extrapetizione, per violazione degli artt. 112, 324, 343, 91 e 92 c.p.c. La Corte ha ritenuto il motivo fondato, osservando che la soccombenza va determinata con riferimento alla causa nel suo insieme: nel caso di riforma della sentenza di primo grado, la statuizione sulle spese è travolta e il giudice d’appello può modificarla. Tuttavia, nel caso di specie, il giudice di secondo grado aveva confermato la decisione di prime cure nel merito, limitandosi a riformare il capo sulle spese, senza che fosse stato proposto appello incidentale.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione di condanna alle spese del primo grado e, decidendo nel merito, ha eliminato tale condanna, dichiarando compensate le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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