Inammissibile in cassazione il ricorso sull’atto amministrativo non normativo (Cass. civ. Sez. I n. 6960 del 16.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La violazione o la falsa applicazione di un atto amministrativo non normativo non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’interpretazione di tali atti, risolvendosi in un accertamento della volontà della Pubblica Amministrazione, soggioga alle regole ermeneutiche dettate per i contratti e costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile per violazione di legge solo in riferimento agli artt. 1362 e ss. cod. civ., con indicazione del criterio ermeneutico violato, oppure per vizio di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Il motivo che omette di chiarire se e in quale atto la domanda sia stata ritualmente proposta è inammissibile per difetto di specificità, non essendo configurabile il vizio di cui all’art. 112 cod. proc. civ. La compensazione delle spese fondata su generiche ragioni di equità è illegittima, richiedendo l’art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata convenne in giudizio l’azienda sanitaria provinciale per ottenere il pagamento di una somma a titolo di corrispettivo delle prestazioni di biologia molecolare e genetica erogate nell’anno 2010. A fondamento della domanda richiamò una disposizione del decreto assessoriale regionale che prevedeva la negoziazione di un budget aggiuntivo rispetto a quello ordinario, sostenendo di aver ripetutamente richiesto l’assegnazione senza ottenerla.

La domanda fu rigettata in primo grado e l’impugnazione fu respinta dalla Corte d’appello di Palermo, che escluse la previsione di somme aggiuntive nel contratto di budget e ritenne intervenuta acquiescenza alle condizioni convenute. La struttura ricorse per cassazione con due motivi; l’azienda resistette proponendo ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile. La disposizione invocata, dettata da un decreto dell’Assessore alla sanità regionale volto a determinare il contenuto dei contratti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, non ha valore di legge ma natura di atto amministrativo non normativo. La sua violazione non è deducibile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La Corte richiama un risalire orientamento della giustizia amministrativa siciliana e ricostruisce la regola: l’interpretazione degli atti amministrativi a contenuto non normativo è riservata al giudice di merito e censurabile solo per violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, con specifica indicazione del criterio violato, o per vizio di motivazione. Nel caso concreto nessuno di tali profili risulta dedotto.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente assume l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento, ma riferisce di averla proposta in comparsa conclusionale nel giudizio di appello senza chiarire se fosse stata avanzata in primo grado e in quale atto. Il motivo è quindi privo di specificità. La comparsa conclusionale ha la sola funzione di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non può introdurne di nuove.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale assorbe il primo motivo del ricorso incidentale, proposto in via condizionata. È invece fondato il secondo motivo, relativo al regolamento delle spese di appello. Il giudizio, introdotto con atto notificato nel 2014, era assoggettato all’art. 92 cod. proc. civ. nel testo previgente, che consentiva la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate. Il generico richiamo a ragioni di equità non soddisfa tale onere, impedendo il controllo sulla logicità della scelta.

La sentenza è pertanto cassata limitatamente alla pronuncia sulle spese, con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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