Risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi: prescrizione decennale e lite temeraria (Cass. civ. Sez. 3 n. 23011 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive nn. 75/362/CEE e 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, è soggetto alla prescrizione decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobre 1999) della legge n. 370/1999, il cui art. 11 ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio solo in favore di quanti risultavano beneficiari di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo. Tale principio, risalente alle sentenze gemelle del 2011 e confermato dalle Sezioni Unite, è immune da oscillazioni giurisprudenziali. La proposizione di impugnazioni seriali, identiche nei contenuti e nei refusi, reiterate per anni avverso pronunce conformi alla giurisprudenza di legittimità, integra gli estremi della lite temeraria.
Il Fatto
Nel 2021 alcuni medici, laureati e iscritti a scuole di specializzazione in un periodo compreso tra il 1975 e il 1986, convennero in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento del danno per non aver percepito alcuna retribuzione durante il corso di specializzazione. La domanda si fondava sulla tardiva e parziale attuazione, ad opera della legge n. 257/1991, delle direttive comunitarie che imponevano agli Stati membri di prevedere un’adeguata remunerazione per i medici specializzandi.
Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per intervenuta prescrizione, e la Corte d’appello di Roma confermò la decisione. I medici hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolato in sei motivi, avverso la sentenza di secondo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarando inammissibili le prime due censure. Il primo motivo, incentrato su una pretesa violazione dell’art. 101 Cost., è stato reputato inammissibile in quanto la Corte d’appello aveva limpidamente esposto le ragioni della decisione, uniformandosi a principi consolidati. Il secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2935 c.c., è stato dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., alla luce del pacifico orientamento di legittimità.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha precisato che il riferimento all’art. 4 della legge n. 183/2011, contenuto nella sentenza impugnata, costituiva un mero obiter dictum e non la ratio decidendi, essendo stata la domanda rigettata per prescrizione decennale. Ad abundantiam, la Corte ha comunque ribadito il principio secondo cui, per i diritti di risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttive, trova applicazione la prescrizione quinquennale solo se alla data del 1° gennaio 2012 il termine decennale residuo era maggiore di cinque anni.
Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito dalla maturata prescrizione, mentre il quinto, concernente la mancata compensazione delle spese, è stato giudicato inammissibile, poiché la scelta sul regolamento delle spese è insindacabile in sede di legittimità e poiché, al momento della proposizione dell’appello, non sussisteva alcuna oscillazione giurisprudenziale. La Corte ha sottolineato come il principio della prescrizione decennale fosse stato stabilito sin dal 2011 e costantemente ribadito, anche a Sezioni Unite.
Infine, in merito al sesto motivo, la Corte ha ritenuto corretta la condanna per lite temeraria pronunciata dalla Corte d’appello, stigmatizzando la condotta del difensore che aveva proposto una domanda sistematicamente dichiarata infondata da quindici anni, senza affrontare gli argomenti contrari, e che aveva già proposto numerosi ricorsi su fattispecie identiche, tutti rigettati. La Corte ha evidenziato come i ricorsi fossero “esattamente identici nei contenuti, nella forma e sinanche nei refusi”, configurando un’ipotesi di ostinazione abusiva nell’uso del processo, tale da giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al versamento di un ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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