Pensione gestione separata decorre dalla domanda di computo dei contributi AGO (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7002 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di vecchiaia a carico della gestione separata decorre dalla data della domanda amministrativa con cui l’assicurato si avvale della facoltà di computare, in detta gestione, i contributi versati presso l’AGO, al fine di ottenere una pensione unica a carico della gestione separata. Non trova applicazione, in tal caso, il criterio di decorrenza di cui all’art. 6 della legge n. 155 del 1981, che fissa la decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile. Il montante contributivo, composto dai contributi della gestione separata e da quelli dell’AGO computati, si forma solo all’esito dell’apposita domanda: la pensione non può che decorrere da quel momento.
Il Fatto
La vicenda riguarda un assicurato iscritto alla gestione separata che aveva maturato il requisito pensionistico nel settembre 2007. Successivamente, con domanda dell’1.8.16, aveva chiesto il computo dei contributi versati nella gestione lavoratori dipendenti (AGO) ai fini di una pensione unica a carico della gestione separata.
Il Tribunale di Milano aveva deciso in un primo senso; la Corte d’Appello di Milano, in riforma, ha accertato che la pensione di vecchiaia decorreva dal settembre 2007, data di maturazione del requisito nella gestione, e non dalla data della domanda di computo. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione per un motivo; il pensionato ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 3 del d.m. n. 262 del 1996, per avere la corte di merito collocato la decorrenza prima della domanda di computo della contribuzione dell’AGO. La Suprema Corte ritiene il motivo fondato.
Il Collegio richiama una serie di precedenti pienamente sovrapponibili — Cass. n. 21361 del 2021, Cass. nn. 30256 e 30257 del 2022, Cass. nn. 36199, 36030, 30689, 29250 e 29234 del 2023, Cass. nn. 30650, 24887 e 15322 del 2024 — dai quali emerge un orientamento consolidato: la data di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia deve essere fissata dalla data della domanda amministrativa, ove l’assicurato abbia inteso avvalersi della facoltà di cui all’art. 3 del d.m. n. 262 del 1996.
In virtù di tale facoltà, gli iscritti alla gestione separata possono chiedere, nell’ambito di detta gestione e al fine di ottenere una pensione unica a carico di essa, il computo della contribuzione versata presso l’AGO. La decorrenza non va quindi ancorata all’art. 6 della legge n. 155 del 1981, che disciplina la decorrenza delle pensioni di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile.
La Corte argomenta che la scelta di ottenere la pensione a carico della gestione separata, convogliando i contributi di altre gestioni, segna necessariamente il momento dal quale decorre la pensione a carico della gestione separata, nell’unica pensione commisurata al coacervo dei contributi. Il montante contributivo — composto dai contributi versati in origine nella gestione separata e da quelli versati nell’AGO e poi computati — si è potuto formare solo all’esito della apposita domanda del pensionato.
Ne consegue che la pensione non può che decorrere dalla data in cui l’assicurato si è avvalso della facoltà di computare i contributi maturati nell’AGO nella gestione separata, a carico della quale veniva richiesta per la prima volta la pensione. La sentenza impugnata, non attenendosi a tale principio, è cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione, per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.