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Il difetto del requisito reddituale del datore di lavoro legittima il diniego di emersione e impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione (TAR Lazio n. 13578 del 24.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito reddituale minimo in capo al datore di lavoro costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura di emersione di cui all’art. 103 d.l. n. 34/2020, avendo la funzione di dimostrare l’effettività e la sostenibilità del rapporto di lavoro. Il difetto di tale requisito legittima il rigetto dell’istanza di emersione. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione, disciplinato dall’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020, presuppone un’istanza astrattamente accoglibile, stante la sussistenza di tutti i requisiti di legge; la relativa disciplina, di natura eccezionale e derogatoria, non contempla il rilascio del permesso nel caso in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, neppure quando la carenza reddituale sia ascrivibile a quest’ultimo.

Il Fatto

Una lavoratrice straniera impugnava il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva respinto l’istanza di emersione presentata nel 2020 dal datore di lavoro, un’Ambasciata, ai sensi dell’art. 103 d.l. n. 34/2020. Il provvedimento era stato adottato all’esito della riedizione del potere, dopo l’annullamento del primo diniego, e si fondava sulla carenza dei requisiti reddituali del datore di lavoro. La ricorrente, dedotta la violazione dei principi di proporzionalità e buona fede, chiedeva l’accertamento del diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione, non essendole ascrivibili cause ostative alla positiva definizione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha premesso che alla convocazione del 22.7.2025 si era presentata solo la lavoratrice, mentre il datore di lavoro risultava assente e non erano stati prodotti documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti reddituali. Il diniego è stato ritenuto legittimo, in quanto l’assenza dell’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro, di un reddito imponibile o fatturato minimo determinato dall’art. 9 d.m. 27 maggio 2020.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui la titolarità in capo al datore di lavoro del reddito minimo costituisce presupposto indefettibile per la definizione positiva della procedura, con la funzione di dimostrare l’effettività del rapporto di lavoro (Consiglio di Stato, Sez. III, 16 maggio 2024, n. 4383). La domanda di rilascio del permesso per attesa occupazione è stata pertanto rigettata: l’art. 103, comma 4, d.l. n. 34/2020 limita l’applicazione dell’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 al solo caso di cessazione del rapporto di lavoro, senza contemplare l’ipotesi di rigetto dell’istanza per cause imputabili al datore.

La Corte ha escluso che la mancanza del reddito adeguato possa configurare un caso di forza maggiore o una circostanza eccezionale idonea a giustificare una deroga alla disciplina in materia di ingresso e soggiorno. Accogliere la tesi della ricorrente priverebbe di ogni rilevanza la previsione del reddito minimo, consentendo un ingresso nel territorio nazionale in elusione della normativa. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite per ragioni equitative e per il peculiare sviluppo procedimentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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