Interessi moratori fuori campo IVA e imposta di registro proporzionale (Cass. civ. Sez. V n. 7005 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, gli interessi moratori, in quanto esclusi dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972, non rientrano nel regime di alternatività di cui all’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e sono perciò assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale, ai sensi dell’art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986, anche quando la somma capitale oggetto di condanna sia soggetta ad IVA. La qualificazione della natura degli interessi — moratoria o corrispettiva — costituisce accertamento di fatto, censurabile in cassazione solo nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., e il ricorrente che alleghi la natura convenzionale degli interessi è tenuto, a pena di inammissibilità, a rispettare il principio di autosufficienza, trascrivendo il provvedimento monitorio dal quale la qualificazione è stata desunta.
Il Fatto
La banca ricorrente impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo a un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano per il recupero delle somme dovute in forza di un finanziamento. La società contestava l’applicazione del tributo sugli interessi, reputandoli non moratori, in ragione del principio di alternatività IVA-registro.
La CTP accoglieva il ricorso. Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Lombardia accoglieva parzialmente l’impugnazione, qualificando gli interessi come moratori perché maturati non in costanza di rapporto obbligatorio, ma in un momento successivo alla sua interruzione. Avverso tale sentenza la banca proponeva ricorso per cassazione con due motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi — la violazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986 e 15 d.P.R. n. 633/1972, e quella dell’art. 8, lett. b), della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 — sono esattamente sovrapponibili e vengono trattati congiuntamente. La Corte li reputa infondati.
La CTR, osserva il Collegio, non ha valorizzato elementi extratestuali né negozi collegati, evitando così di incorrere nella violazione del testo attuale dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, come modificato dalla legge n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), nn. 1) e 2). Essa ha invece rilevato che gli interessi erano stati richiesti in sede di procedimento monitorio come accessorio al versamento, rimasto inadempiuto, delle rate di restituzione del finanziamento, risultando pertanto connessi al pagamento ritardato di un debito, anziché dovuti in relazione al semplice utilizzo del capitale altrui.
Assume rilievo decisivo la circostanza che gli interessi non erano maturati in costanza del rapporto obbligatorio, bensì dopo la sua interruzione, avvenuta nel 2016. Il riconoscimento della natura moratoria è quindi congruo sul piano logico e corretto su quello giuridico, non censurabile in sede di legittimità. La Corte richiama il principio già affermato dalla Sez. 6-5, Ordinanza n. 33535 del 15/11/2022, secondo cui, in forza del principio di alternatività con l’IVA, la sentenza di condanna ottenuta dall’istituto di credito è soggetta a tassazione fissa senza distinzione tra capitale e interessi quando questi ultimi abbiano natura convenzionale, trattandosi di prestazioni attratte all’orbita dell’IVA.
Nel caso di specie, al contrario, la natura moratoria degli interessi — classificati dall’art. 15 del d.P.R. n. 633/1972 come prestazioni fuori campo IVA — impedisce agli stessi di concorrere alla base imponibile, sì che per esse non opera il regime di alternatività. Conseguentemente essi, ove oggetto di condanna contenuta in un provvedimento giudiziale, sono assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale, anche quando riguardino una somma capitale soggetta ad IVA, come affermato da Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21775 del 15/10/2014 e dalla conforme Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22228 del 30/10/2015.
Il ricorso è inoltre precluso sotto il profilo dell’autosufficienza: la ricorrente ha omesso di trascrivere il decreto ingiuntivo, impedendo al Collegio di verificare se la circostanza dell’interruzione del rapporto nel 2016 — anteriore al dies a quo degli interessi pattuiti, fissato al 27.1.2017 — fosse stata desunta da elementi estranei al provvedimento monitorio. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna alle spese. La Corte applica altresì l’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ., come previsto dall’art. 380-bis cod. proc. civ.: la conformità della decisione alla proposta del consigliere delegato integra una valutazione legale tipica dei presupposti per la condanna, configurando una ipotesi di abuso del processo.
Nota della Redazione
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