Notifica cartella da PEC non iscritta nei registri: nessuna nullità se certa la provenienza (Cass. civ. Sez. 5 n. 9599 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella di pagamento a mezzo posta elettronica certificata, l’eventuale utilizzo da parte dell’agente della riscossione di un indirizzo PEC non risultante nei pubblici registri (INA-PEC, ReGIndE, IPA) non determina alcuna nullità della notifica. La regola di cui all’art. 3-bis, primo comma, della legge n. 53/1994, che impone l’uso di un indirizzo del notificante iscritto nei pubblici elenchi, è principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, mentre la disciplina speciale di cui all’art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, riferisce l’obbligo di utilizzazione dell’indirizzo risultante dai registri al solo destinatario. Ne consegue che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dai registri non inficia la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, gravando sul contribuente l’onere di evidenziare i concreti pregiudizi al diritto di difesa derivati dalla ricezione dell’atto.
Il Fatto
A seguito della notifica di un’intimazione di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, deducendo l’omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese e, conseguentemente, l’intervenuta prescrizione delle pretese creditorie. Il giudice di prime cure accoglieva integralmente il ricorso, ritenendo le notifiche inesistenti perché provenienti da indirizzi PEC non presenti nei registri ufficiali. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, invece, accoglieva parzialmente l’appello dell’agente della riscossione, riconoscendo la legittimità delle notifiche telematiche ancorché eseguite da indirizzi non presenti nei pubblici registri. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, affrontando la questione della validità della notifica telematica degli atti della riscossione eseguita da un indirizzo PEC non iscritto nei pubblici elenchi. Nel ricostruire il quadro normativo, il Collegio ha rilevato che la disciplina speciale di cui all’art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 per la notifica della cartella di pagamento, ricollega l’obbligo di utilizzazione dell’indirizzo risultante dai pubblici registri al solo destinatario della notifica e non anche al notificante.
Tale assetto normativo differisce dalla previsione generale di cui all’art. 3-bis della legge n. 53/1994, che impone l’utilizzo esclusivo di un indirizzo PEC del notificante iscritto nei pubblici elenchi ma che, secondo la giurisprudenza di legittimità, detta un principio riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati. La diversità di trattamento tra mittente e destinatario non configura alcuna disparità, poiché le prescrizioni relative all’indirizzo del primo non possono essere assoggettate alle regole previste per il secondo, rispetto al quale l’indirizzo PEC inserito nei registri assolve alla funzione di elezione di domicilio digitale.
Richiamando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15979 del 2022 e ribadito dalla successiva giurisprudenza (Cass. n. 16719/2025 e Cass. n. 12050/2025), la Corte ha precisato che la notifica effettuata dall’agente della riscossione da un indirizzo non iscritto nei pubblici registri non è nulla: l’eventuale estraneità del mittente dai registri non inficia infatti la presunzione di riferibilità dell’atto al soggetto da cui risulta provenire.
La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui, in tale evenienza, grava sul contribuente l’onere di dimostrare quali concreti pregiudizi al diritto di difesa siano derivati dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello istituzionale, sempre che la provenienza dell’atto sia evidente ictu oculi. Nel caso di specie, il richiamo all’art. 156, comma 2, cod. proc. civ. operato dal primo giudice non è stato condiviso, non ravvisandosi alcuna nullità da sanare. In ragione dell’infondatezza del motivo e della manifesta temerarietà della pretesa, la società è stata condannata anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
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Nota della Redazione
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