Fallimento del socio occulto ed esclusione del termine annuale (Cass. civ. Sez. I n. 7022 del 16.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, previsto dall’art. 10 legge fall. per la dichiarazione di fallimento degli imprenditori individuali e collettivi, non si applica al socio occulto o di fatto. Questi, per propria scelta, non è iscritto nel registro delle imprese e non può quindi pretendere l’osservanza del limite annuale per la propria dichiarazione di fallimento. Tale limite costituisce un beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione. Il criterio realizza un bilanciamento tra l’affidamento dei terzi tutelato dalle iscrizioni e la certezza delle situazioni giuridiche. Il motivo di ricorso che contesti in astratto i presupposti dell’estensione, senza indicare quali creditori istanti siano stati esclusi dal contraddittorio, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
Il Tribunale dichiarò il fallimento di una società a responsabilità limitata, di un socio e della società di fatto ritenuta esistente tra loro e un’ulteriore compagine, in estensione del fallimento già dichiarato nei confronti di quest’ultima.
La società e il socio proposero reclamo, contestando la sussistenza della società di fatto e, quindi, i presupposti dell’estensione. La Corte d’Appello respinse il reclamo. Avverso la sentenza di secondo grado i soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Hanno resistito con controricorso la curatela fallimentare e una società creditrice, mentre altro istituto è rimasto intimato.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei creditori istanti del fallimento originario. La Corte lo ha dichiarato inammissibile per difetto di specificità: i ricorrenti non hanno indicato se e quali creditori istanti fossero stati effettivamente esclusi dal contraddittorio, limitandosi a prospettare in astratto la necessità dell’integrazione. Il rilievo assorbe ogni valutazione di fondatezza, poiché l’unica creditrice istante risultava parte del processo.
Il secondo motivo contestava l’accertamento dei presupposti della società di fatto e la distribuzione dell’onere della prova. Anche questa censura è stata giudicata inammissibile: alla premessa teorica sui requisiti richiesti non ha fatto seguito alcuna argomentazione su come il giudice del merito li avrebbe violati. Il giudice ha ritenuto l’onere probatorio concretamente assolto e ha fatto uso appropriato dei principi richiamati dai ricorrenti, con un accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo sosteneva che il fallimento in estensione non potesse essere dichiarato a distanza di oltre un anno dalla dichiarazione del fallimento della società originaria, in forza dell’art. 147, comma 2, legge fall. e dell’art. 10 legge fall. La Corte ha rilevato anzitutto l’incongruenza tra premessa e illustrazione, poiché il ricorso si sofferma sul tempo trascorso dagli atti di ingerenza del socio e non su quello tra le due dichiarazioni di fallimento.
Nel merito, i giudici hanno richiamato l’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. e ribadito che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza della Corte, senza che siano addotte ragioni per un ripensamento. È principio consolidato che il limite annuale dell’art. 10 legge fall. non si applica al socio occulto o di fatto, il quale, non essendosi iscritto per propria scelta, non può invocare un beneficio riservato a chi ha adempiuto all’iscrizione. La Corte ha confermato tale orientamento, richiamando i propri precedenti.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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