Iura novit curia sul CCNL e divieto di ultrapetizione nel rito del (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7046 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il giudice è tenuto a inquadrare i fatti allegati nella disciplina contrattuale effettivamente applicabile, in forza del principio iura novit curia riferito ai contratti collettivi nazionali, procedendo con mezzi propri e senza necessità di iniziativa delle parti. Non integra mutatio libelli, né violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la domanda che sul medesimo fatto costitutivo — lo svolgimento di fatto dell’incarico dirigenziale — richieda un compenso previsto da una diversa disposizione contrattuale, poiché nel petitum maggiore è virtualmente contenuto quello minore ed è compito del giudice individuare la disciplina applicabile. Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice alteri gli elementi obiettivi dell’azione attribuendo o negando un bene della vita diverso da quello conteso.

Il Fatto

Il ricorrente, dirigente medico presso una struttura sanitaria pubblica, aveva chiesto il riconoscimento delle differenze retributive connesse all’incarico di responsabile di struttura complessa svolto per alcuni anni in forza di un ordine di servizio, e in via subordinata la condanna al pagamento delle somme ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Il Tribunale aveva respinto le domande, ritenendo configurabile unicamente il diritto all’indennità di sostituzione prevista dall’art. 18 del CCNL, non azionata, e negativo il requisito della residualità per l’azione di arricchimento. La Corte di Appello ha rigettato il gravame, qualificando come domanda diversa, per petitum e causa petendi, quella relativa all’indennità di sostituzione rispetto alle altre voci retributive, e ritenendo preclusa la sua introduzione in appello nel rito del lavoro, stante la diversità del tema di indagine.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è articolato su un unico motivo. La Corte dichiara inammissibili le censure proposte ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., perché il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni conformi, dimostrandone la diversità.

È parimenti inammissibile la censura ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.: pur denunciando formalmente la violazione di norme processuali e contrattuali, essa si duole in sostanza dell’omessa pronuncia sull’indennità di sostituzione. La Corte ribadisce che l’omessa pronuncia su domanda o motivo di appello integra error in procedendo e va dedotta con la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ., e non attraverso norme sostanziali o vizi di motivazione.

La censura ex art. 112 cod. proc. civ., correttamente proposta, è invece fondata. Il potere-dovere del giudice di inquadrare i fatti nell’esatta disciplina giuridica incontra il solo limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introdurre nuovi elementi di fatto nel tema controverso. L’ultrapetizione ricorre soltanto quando il giudice, alterando gli elementi obiettivi dell’azione, pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni delle parti.

Nel caso concreto la Corte esclude ogni alterazione: la Corte territoriale si era limitata ad attribuire le spettanze retributive in misura minore, in ragione di una disciplina contrattuale diversa da quella invocata nel ricorso introduttivo, sussumendo i medesimi fatti storici. Non travalica i limiti delle domande il giudice che, investito della domanda di accertamento della qualifica spettante in base alle mansioni svolte, ne attribuisca una inferiore a quella richiesta, accogliendo una pretesa minore virtualmente contenuta in quella dedotta.

Tale conclusione è avvalorata dal principio iura novit curia operante in materia di contratti collettivi nazionali del pubblico impiego contrattualizzato. La conoscibilità d’ufficio del contratto si atteggia diversamente rispetto al settore privatistico: nel pubblico impiego il giudice procede con mezzi propri, mentre nel lavoro privato l’iniziativa delle parti è assoggettata alle regole processuali su allegazione, prova e contraddittorio. La sentenza impugnata, che ha ritenuto nuova la domanda di indennità di sostituzione senza applicare il principio iura novit curia, non è conforme a tali principi. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, con cassazione con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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