Intramoenia: trattenuta IRAP illegittima senza accordo sulla traslazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 19967 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di attività libero professionale intramuraria, la trattenuta dell’IRAP operata dall’azienda sanitaria sul compenso del medico è illegittima qualora non sia intervenuto un accordo – formale, implicito o per facta concludentia – sulla traslazione dell’imposta. Il ricorso per cassazione che censura l’interpretazione del negozio accolta dal giudice di merito è inammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura dei dati, senza allegare l’assoluta inadeguatezza delle regole giustificative adottate.
Il Fatto
Un gruppo di medici in servizio presso un’azienda socio sanitaria territoriale aveva adito il Tribunale per ottenere la restituzione delle somme trattenute dall’ente datoriale, sin dal 2005, a titolo di IRAP sui compensi per l’attività svolta in regime di intramoenia. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda nei limiti della prescrizione.
In sede di appello la Corte territoriale, da un lato, riteneva illegittima la trattenuta per il periodo 2005-2007 e, dall’altro, la considerava legittima per il periodo successivo, in virtù del contratto integrativo del 10/12/2007. La Cassazione, con la sentenza rescindente n. 8779/2022, accoglieva il ricorso dei medici e rinviava ad una diversa sezione della Corte d’appello per un riesame. Il giudice del rinvio confermava la decisione di primo grado, escludendo la prova di un accordo tra le parti sulla traslazione dell’IRAP.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato i due motivi di ricorso proposti dall’azienda, che lamentavano rispettivamente un error in procedendo per omesso esame di un fatto decisivo e la violazione dell’art. 1362 cod. civ. per non aver la Corte d’appello indagato la comune intenzione dei contraenti.
I giudici di legittimità hanno ritenuto entrambi i motivi inammissibili, in quanto la Corte territoriale si era attenuta al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e aveva escluso che il tariffario concordato implicasse il riconoscimento del diritto dell’azienda di detrarre l’IRAP quale costo aziendale. La Corte d’appello ha correttamente accertato che non vi era stata alcuna pattuizione sulla traslazione dell’imposta, valutando anche il comportamento complessivo e posteriore delle parti, ai sensi dell’art. 1362 cod. civ..
La Suprema Corte ha precisato che il ricorso per cassazione che censura l’interpretazione del negozio non può limitarsi a contrapporre una diversa ricostruzione, ma deve evidenziare l’inesistenza o l’assoluta inadeguatezza dei dati considerati dal giudice di merito. Nel caso di specie, le censure dell’azienda si sono risolte in una mera critica del risultato ermeneutico, non cogliendo la ratio decidendi della pronuncia impugnata né dimostrando la sussistenza di un accordo sulla traslazione dell’IRAP.
Il Collegio ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente alla rifusione delle spese processuali e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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