Il giudicato implicito del rinvio copre l’accertamento dell’abuso nella reiterazione di contratti a termine nulli per mancanza di forma scritta (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10916 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di cassazione con rinvio per violazione di norme di diritto, il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno. La mancanza di forma scritta dei contratti a termine, ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, determina un’abusiva reiterazione di contratti, con violazione della clausola antiabusiva di cui all’art. 5 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, e non fa venir meno l’esonero dall’onere probatorio del danno e del nesso causale nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010. Lo ius superveniens che modifica i criteri legali di liquidazione del danno si applica anche ai giudizi in corso, in mancanza di norme transitorie contrarie, e la norma sopravvenuta, anche se di interpretazione autentica, non può mettere in discussione un accertamento di abusiva reiterazione già coperto da giudicato.
Il Fatto
Il lavoratore, impiegato a termine dalla Regione Sicilia per attività di tipo forestale, aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine e il pagamento di un’indennità economica per la permanente disponibilità a prestare attività lavorativa a chiamata. La Corte d’appello, in sede di rinvio a seguito di cassazione, aveva riconosciuto il diritto al cosiddetto “danno comunitario”, liquidandolo in diciannove mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base della nuova previsione normativa introdotta dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, più favorevole per il lavoratore.
Gli Assessorati regionali ricorrenti in Cassazione contestavano la decisione, sostenendo che il giudice del rinvio avrebbe errato nel dare per accertato l’abuso nella reiterazione dei contratti, senza svolgere ulteriori accertamenti su questioni quali la stagionalità dell’attività, la successione dei contratti e la decadenza dall’impugnativa. I ricorrenti eccepivano inoltre la mancata applicazione di norme sopravvenute, ritenute idonee a privare di efficacia il principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione affronta congiuntamente i tre motivi di ricorso, vertenti su questioni strettamente collegate. Il primo passo è la delimitazione della portata del principio di diritto enunciato nella sentenza n. 2992 del 2024, che aveva cassato con rinvio la precedente sentenza d’appello. La Corte chiarisce che tale pronuncia non si era limitata a negare che la mancanza di forma scritta dei contratti a termine produca i soli effetti di cui all’art. 2126 c.c., ma aveva affermato che la reiterata utilizzazione del lavoratore con assunzioni senza contratto scritto realizza un’illegittima reiterazione, in contrasto con l’assetto della disciplina euro-unitaria.
Secondo la Suprema Corte, il vizio di forma, riguardante una serie reiterata di contratti, ha prodotto il duplice effetto di aggiramento elusivo della normativa sui contratti a termine e di loro abusiva reiterazione, foriera degli effetti risarcitori previsti dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001. Tale duplice effetto era il frutto di un abuso già accertato dal giudice di merito con la prima sentenza d’appello, al quale la sentenza di legittimità si era limitata a fornire una diversa qualificazione giuridica.
La Corte ribadisce che il giudice del rinvio deve attenersi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno. Ne consegue che le questioni relative alla stagionalità dell’attività, alla successione dei contratti e alla decadenza dall’impugnativa devono ritenersi definitivamente accertate e superate, in forza delle statuizioni contenute nella sentenza rescindente.
Quanto allo ius superveniens, la Corte osserva che la mancata decisione nel merito da parte del giudice di legittimità non preclude al giudice del rinvio di ritenere che non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Inoltre, il nuovo testo dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 12 del d.l. n. 131/2024, non circoscrive il proprio ambito soggettivo e oggettivo, continuando ad applicarsi a tutte le amministrazioni statali, regionali e locali, senza alcun riferimento alla procedura di assunzione o alla programmazione contenuta nel PIAO. La modifica ha solo codificato direttamente nella norma il danno comunitario sostitutivo della conversione del contratto, parametri prima individuati in via pretoria dalle Sezioni Unite n. 5072 del 2016.
Infine, la Corte esclude la rilevanza dell’altra norma sopravvenuta invocata dai ricorrenti, l’art. 11 della legge n. 203 del 2024, contenente una norma di interpretazione autentica dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015. Una volta esclusa la rilevanza della stagionalità ai fini dell’applicazione della normativa sull’abusiva reiterazione, la norma sopravvenuta, anche se retroattiva, non può assumere rilievo e mettere in discussione un accertamento già compiuto su altre basi e coperto da giudicato. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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