Inammissibile il ricorso se l’interesse alla tutela anticipata resta solo astratto (Cass. civ. Sez. V n. 7047 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è soggetto ad alcun termine di decadenza, poiché la tutela giurisdizionale riguarda atti non notificati o invalidamente notificati e, dunque, inefficaci: è ultronea la ricerca di un dies a quo per l’impugnazione. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, come introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, convertito con legge n. 215 del 2021, ha plasmato l’interesse ad agire, selezionando i casi in cui l’invalida notificazione della cartella genera di per sé il bisogno di tutela immediata. Ne consegue che il ricorso è inammissibile quando il contribuente alleghi solo in astratto potenziali ragioni di tutela anticipata, senza dimostrare la ricorrenza concreta del pregiudizio attuale e specifico che intende evitare.

Il Fatto

Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a diciannove cartelle, eccependo la mancata notifica delle stesse e la prescrizione o decadenza dell’ente impositore. La Commissione tributaria provinciale, rilevato che il contribuente aveva impugnato gli estratti di ruolo senza aver subito processi esecutivi, rigettava il ricorso per difetto di interesse.

La Commissione tributaria regionale dichiarava la cessazione della materia del contendere per otto iscrizioni già annullate dall’Ufficio in applicazione dell’art. 4 d.l. n. 119 del 2018 e rigettava il gravame nel resto. In via preliminare riteneva che l’estratto di ruolo, quale atto interno, fosse impugnabile solo se unico atto conosciuto dal contribuente, e che il ricorso fosse tardivo rispetto al termine perentorio di sessanta giorni. Il contribuente ricorreva per cassazione; l’Agenzia delle Entrate-Riscossione resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso per cassazione. Il giudizio di merito aveva ad oggetto l’impugnativa dell’estratto di ruolo e delle sottese cartelle che il contribuente assumeva mai notificate: è quindi prioritaria la verifica dell’ammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse a una tutela immediata.

La questione è stata regolata dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis, ove si stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificata sono direttamente impugnabili nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione è stata poi modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110 del 2024, che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità.

Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno affermato che l’art. 3-bis si applica ai processi pendenti, poiché specifica l’interesse alla tutela immediata; che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale; che la norma ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica che può assumere diversa configurazione fino alla decisione. Nei processi pendenti l’interesse specifico va dimostrato, nelle fasi di merito, con la tempestiva rimessione in termini e, in legittimità, con il deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione. Poiché la tutela riguarda atti inefficaci, è ultronea la ricerca di un termine cui ancorare il dies a quo.

Tali principi hanno trovato conferma nella Corte cost. n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate in tema, evidenziando come la norma innalzi la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti.

Nel caso di specie la Commissione tributaria regionale ha errato nel ritenere l’impugnazione dell’estratto di ruolo soggetta a termine di decadenza. Tuttavia il contribuente, anche in sede di legittimità, ha evidenziato solo in astratto potenziali ragioni idonee a giustificare l’esigenza di una tutela anticipata, senza allegare la ricorrenza concreta delle stesse, ovvero il vantaggio concreto e attuale perseguito. Di qui la mancanza di interesse all’impugnazione e l’inammissibilità del ricorso originario. Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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