Socio lavoratore di cooperativa: contribuzione Inps e Inail e indici di subordinazione (Cass. civ. Sez. Lav n. 13913 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contribuzione obbligatoria delle società cooperative per i soci lavoratori non richiede la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato in senso tecnico, essendo assoggettati alla gestione previdenziale dei dipendenti i compensi corrisposti ai soci che svolgano attività lavorativa in maniera continuativa e non saltuaria, salvo che il rapporto si atteggi come prestazione di lavoro autonomo. Ai fini della qualificazione del rapporto tra socio e cooperativa, il nomen iuris e la peculiarità del rapporto mutualistico non sono dirimenti: prevalgono le concrete modalità di svolgimento. Quando la prestazione è elementare, ripetitiva e predeterminata, e il criterio dell’assoggettamento al potere direttivo non è significativo, occorre ricorrere a criteri sussidiari quali continuità e durata, modalità di erogazione del compenso, orario, organizzazione imprenditoriale e assunzione del rischio. La violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile se la doglianza contesta in realtà l’accertamento in fatto delle modalità di svolgimento del rapporto.

Il Fatto

Una società cooperativa aveva proposto ricorso per l’accertamento negativo dell’obbligo contributivo relativo ai propri soci, impugnando un verbale ispettivo INPS, il certificato di variazione del rapporto assicurativo INAIL e il conseguente avviso di addebito. Il Tribunale aveva rigettato i ricorsi riuniti, ritenendo che gli enti previdenziali avessero assolto all’onere della prova circa la sussistenza degli indici della subordinazione. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, precisando che la contribuzione non richiede un rapporto subordinato in senso tecnico, ma la continuità della prestazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso. Il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 2697 c.c. sul riparto dell’onere probatorio, è stato dichiarato inammissibile: la doglianza, pur formalmente configurata come violazione di legge, contestava in realtà l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale, la quale aveva verificato le concrete modalità di svolgimento dei rapporti senza che sulla decisione influissero la distribuzione dell’onere e le conseguenze del suo mancato assolvimento.

Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, sono stati invece ritenuti infondati. La Corte ha richiamato i principi di legittimità secondo cui, per qualificare l’ulteriore rapporto di lavoro che il socio instaura con la cooperativa, il nomen iuris risultante dal regolamento e la peculiarità del rapporto mutualistico, pur essendo elementi necessari, non hanno portata dirimente: occorre dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto.

La Corte ha inoltre precisato che, quando la prestazione è estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, il criterio dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare può risultare non significativo. In tali casi soccorrono criteri sussidiari, da valutare nella loro vicendevole interazione: la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario, la presenza di un’organizzazione imprenditoriale, l’eventuale assunzione del rischio d’impresa e l’esistenza di un potere di autorganizzazione (cfr. Cass. nn. 25621/2025 e 31683/2022).

Applicando questi criteri, la Corte ha condiviso l’accertamento dei giudici di merito, basato su risultanze documentali e testimoniali: i soci osservavano un orario fisso e continuativo, ricevevano direttive quotidiane dall’amministratore, le attrezzature erano fornite dalla cooperativa e il compenso, parametrato alle ore e al livello delle mansioni, era versato mensilmente. Sulla base di tali elementi, le mansioni svolte sono state qualificate come tipiche di un lavoratore dipendente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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