Compensazione IVA senza visto: violazione formale e cumulo sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 7160 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’utilizzo in compensazione di un credito IVA, annuale o infrannuale, per importi superiori alla soglia e in anticipo rispetto ai termini stabiliti dall’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, nella formulazione vigente ratione temporis, integra una violazione di carattere sostanziale. Sotto il profilo sanzionatorio essa si risolve in un omesso versamento di imposta, non assoggettabile all’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, ma alla disciplina del cumulo materiale delle sanzioni prevista dall’art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997. L’utilizzo in compensazione di credito IVA senza l’apposizione, sulla dichiarazione, del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del d.l. n. 78 del 2009 configura invece una violazione puramente formale, che non determina il venir meno del diritto del contribuente di portare in compensazione il credito una volta accertata, sul piano sostanziale, la sua esistenza (o in caso di mancata contestazione). Tale violazione meramente formale non è equiparabile a un omesso versamento e non è punibile per assenza di offensività della condotta.

Il Fatto

La controversia origina dal recupero, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’IVA relativa all’anno 2013, per utilizzo in compensazione di un credito IVA nella dichiarazione presentata in data 15.9.2014. Alla società contribuente erano contestate due violazioni: l’utilizzo del credito in anticipo, per importi superiori a 5.000,00 euro annui, in contrasto con l’art. 17, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 241/1997, e l’utilizzo del credito per importi superiori a 15.000,00 euro annui senza l’apposizione del visto di conformità. Erano stati irrogati interessi e sanzioni ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, pari al 30% dell’importo indebitamente utilizzato, applicate secondo il cumulo materiale.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società, annullando l’atto nella parte relativa al recupero dell’imposta e al cumulo materiale delle sanzioni. La Commissione tributaria regionale, in parziale riforma, aveva ritenuto legittimo il recupero dell’imposta e confermato, per le sanzioni, l’applicazione del cumulo giuridico. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, articolato in due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla distinzione, in tema di sanzioni amministrative tributarie, tra violazioni formali, meramente formali e sostanziali. Richiamando il combinato disposto dell’art. 10, comma 3, dello Statuto del contribuente e dell’art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472 del 1997, precisa che solo le violazioni meramente formali, in quanto inoffensive, non sono punibili; la valutazione della loro idoneità a pregiudicare le azioni di controllo va compiuta con giudizio ex ante.

Il primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché la Commissione tributaria regionale aveva già riconosciuto la legittimità del recupero dell’imposta.

Sul secondo motivo del ricorso principale la Corte accoglie la tesi dell’Agenzia. Il superamento dei limiti di compensabilità equivale al mancato versamento, alle scadenze, della parte di tributo eccedente, con conseguente deficit di cassa per l’erario. La compensazione del credito IVA oltre la soglia e in anticipo rispetto al termine del sedicesimo giorno del mese successivo alla dichiarazione integra quindi una violazione sostanziale, sanzionabile ex art. 13 del d.lgs. n. 471/1997 con il cumulo materiale e non con la continuazione.

Sul primo motivo del ricorso incidentale la Corte accoglie la censura della società. Richiamando la propria giurisprudenza, osserva che la funzione del visto di conformità è assicurare un controllo anticipato dell’esistenza e della spettanza del credito mediante un professionista abilitato. La sua omissione non incide sulla base imponibile né sul versamento, una volta accertata l’esistenza sostanziale del credito, e non pregiudica le attività di controllo. La violazione è dunque meramente formale e non punibile per difetto di offensività.

Accolti quindi il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale nei termini indicati, con cassazione della sentenza impugnata, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., accogliendo il ricorso originario della società solo quanto all’imposta recuperata per la violazione dell’art. 10 del d.l. n. 78/2009 e alle relative sanzioni. Le spese dell’intero giudizio sono compensate per reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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