Revocazione ordinaria, la sospensione dei termini non si applica (Cass. civ. Sez. V n. 7161 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Al calcolo del termine per proporre ricorso per revocazione ordinaria, ai sensi dell’art. 395, comma 4, cod. proc. civ., sul presupposto che la decisione sia affetta da errore di fatto, non si applica la sospensione dei termini di cui all’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022. La norma, infatti, si riferisce ai termini per le impugnazioni ordinarie e non a quelle straordinarie, come si desume dall’elencazione degli atti processuali pertinenti contenuta nel medesimo comma. Il vizio che investe fatti o giudicati già noti o conoscibili al momento della pubblicazione della decisione rientra tra le ipotesi di revocazione ordinaria, soggetta al termine semestrale dell’art. 327 cod. proc. civ.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di ditta individuale, aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2005 e 2006, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva contestato maggiori II.DD. e IVA, oltre interessi e sanzioni, sulla base di un p.v.c. che rilevava operazioni oggettivamente inesistenti su fatture emesse da un terzo. I ricorsi erano stati rigettati dalla Commissione tributaria regionale e, in sede di legittimità, dichiarati inammissibili con le ordinanze nn. 35309 e 35314/2022, pubblicate il 30.11.2022.

Avverso tali ordinanze il contribuente proponeva ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, cod. proc. civ., deducendo che la Corte aveva omesso di considerare la memoria depositata prima dell’adunanza camerale, in cui si richiamava una sentenza della CTR Lombardia relativa all’anno 2004, divenuta definitiva, con cui era stato annullato l’accertamento per la medesima fattispecie.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la qualificazione del vizio dedotto. Il presunto errore di fatto, consistente nella mancata considerazione del passaggio in giudicato della sentenza favorevole al contribuente per l’antecedente periodo di imposta, rientra tra le ipotesi di revocazione ordinaria, perché ha ad oggetto fatti o giudicati già noti o conoscibili sin dal momento di pubblicazione delle ordinanze impugnate.

Da tale qualificazione discende il regime del termine. La revocazione deve essere proposta entro sei mesi dal deposito del provvedimento, ai sensi dell’art. 327 cod. proc. civ. Nel caso di specie il termine decorreva dal 30.11.2022 ed è scaduto il 30.05.2023, mentre il ricorso è stato depositato in data 28.02.2024: la proposizione è dunque tardiva.

Il punto centrale della decisione riguarda la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, che il ricorrente assumeva applicabile. La Corte esclude l’operatività della norma sul rilievo che essa concerne i termini per le impugnazioni ordinarie e non quelle straordinarie, come si evince dall’elencazione degli atti processuali indicati dal medesimo comma. Ulteriore riscontro è offerto dal dato testuale dell’art. 391, comma 2, cod. proc. civ., secondo cui la pendenza del termine per la revocazione della sentenza di cassazione non impedisce il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso respinto.

L’interpretazione è coerente con l’indirizzo di una precedente pronuncia della Sezione, che, sulla nozione di controversia “definibile”, ha chiarito che la definizione agevolata riguarda le sole controversie concluse con decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, non anche quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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