Estinzione per definizione agevolata ex art. 5 legge n. 130/2022 (Cass. civ. Sez. V n. 5255 del 28.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione ai sensi dell’art. 5 della legge n. 130 del 2022, la definizione si perfeziona, qualora non vi siano importi da versare, con la sola presentazione della domanda, senza necessità di alcun versamento. Il giudizio di cassazione deve pertanto essere dichiarato estinto, con le spese a carico di chi le ha anticipate, in difetto di diniego della definizione notificato dall’Amministrazione finanziaria e di istanza di trattazione proposta dalla parte interessata. L’esclusione degli atti sanzionatori dal perimetro delle domande di definizione non impedisce l’estinzione, quando gli stessi siano già stati annullati in autotutela e restino in causa i soli atti impositivi, singulatim interessati da corrispondenti domande.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale relativa agli anni d’imposta 2006, 2007 e 2008, condotta nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica, l’Amministrazione finanziaria notificava un processo verbale di constatazione evidenziante irregolarità nella gestione, tali da far venir meno l’applicabilità del regime tributario agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991. Seguivano avvisi di accertamento e atti di contestazione, nei quali il presidente e legale rappresentante dell’associazione era individuato quale responsabile ai sensi dell’art. 38 cod. civ..
La Commissione Tributaria Provinciale rigettava i ricorsi riuniti. In appello, l’Ufficio annullava in autotutela alcuni atti sanzionatori per l’applicazione del favor rei; nelle more, l’associazione presentava sette istanze di definizione agevolata ex art. 7 D.L. n. 119 del 2018, rigettate dall’Ente impositore per mancata iscrizione al CONI alla data del 31.12.2017. La CTR accoglieva l’appello, ritenendo dimostrato il possesso dei requisiti agevolati. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte rileva che, con nota telematica di deposito del 6 ottobre 2023, il difensore dei contribuenti ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio a spese compensate, in ragione dell’adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 5 della legge n. 130 del 2022, allegando copia delle domande, la delega, i documenti d’identità e la ricevuta della pec trasmessa all’Agenzia delle Entrate il 29.09.2022.
La Corte passa in rassegna la disciplina applicabile, riportando il testo dell’art. 5 citato: le controversie tributarie pendenti in cassazione sono definite, a domanda dei soggetti legittimati, con decreto ex art. 391 cod. proc. civ., previo pagamento di un importo percentuale al valore della controversia. Il comma 7 stabilisce che la definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti; qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Il comma 11 prevede che l’eventuale diniego sia notificato entro trenta giorni ed è impugnabile dinanzi alla Corte di cassazione; il comma 12 dispone che, in mancanza di istanza di trattazione, il processo sia dichiarato estinto con decreto del presidente.
La Corte osserva che le domande di definizione allegate alla nota telematica hanno ad oggetto i soli atti impositivi, esclusi gli atti sanzionatori, e individuano importi dovuti in tesi inferiori a quelli già versati in corso di giudizio. Tale circostanza non osta all’accoglimento dell’istanza di estinzione: è lo stesso ricorso a dare atto che l’Ufficio, in appello, aveva annullato l’atto di contestazione e i due atti di irrogazione delle sanzioni. Pertanto, fuoriusciti dal perimetro di causa gli atti sanzionatori, tutti gli atti impositivi risultano singulatim interessati da corrispondenti domande di definizione.
La Corte rileva inoltre che il ricorrente Ufficio, unico ad avervi interesse, non ha dedotto né l’eventuale diniego della definizione ex comma 11, né, a fortiori, l’istanza di trattazione ex comma 12. Di conseguenza, trovano applicazione il secondo periodo del comma 7 e il comma 5: il giudizio va dichiarato estinto, con spese a carico di chi le ha anticipate.
Nota della Redazione
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