Omessa pronuncia sulla distrazione delle spese: rimedio è la correzione di errore materiale (Cass. civ. Sez. 5 n. 6311 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore con procura, il rimedio esperibile è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. Tale rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. La natura amministrativa del procedimento di correzione esclude ogni statuizione sulle spese processuali.
Il Fatto
Con ordinanza del 1° aprile 2025 la Corte di cassazione aveva rigettato il ricorso proposto dalla società, condannandola alla refusione delle spese in favore del Comune controricorrente.
L’ente locale proponeva istanza di correzione di errore materiale, deducendo che l’ordinanza aveva omesso di pronunciare sull’istanza di distrazione delle spese formulata dal proprio difensore nel controricorso. La società intimata non svolgeva attività difensiva.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che, come risulta dal controricorso depositato nel giudizio definito con la citata ordinanza, il Comune aveva richiesto la liquidazione delle spese con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nel valutare il rimedio esperibile avverso l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione, la Corte osserva che, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, esso è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può qualificarsi come domanda autonoma.
Tale procedura, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo. Il rimedio è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16037 del 2010 e ribadito da successivi arresti nomofilattici.
L’istanza di correzione va pertanto accolta, con integrazione della disciplina delle spese processuali mediante la disposizione relativa alla loro distrazione in favore dell’avvocato antistatario. La natura amministrativa del procedimento di correzione, infine, esclude ogni statuizione sulle spese del giudizio di correzione stesso.
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Nota della Redazione
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