Improcedibile il ricorso se manca il tempestivo deposito della relata di notifica (Cass. civ. Sez. III n. 7213 del 18.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente, dopo aver dichiarato di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositi nei termini dell’art. 369, comma 1, cod. proc. civ. copia autentica della sentenza priva della relata di notificazione, senza che tale documentazione sia prodotta neppure dalla controricorrente. Il vizio è rilevabile d’ufficio e non è sanato dalla mancata contestazione della controparte né dal successivo deposito tardivo ai sensi dell’art. 372, comma 2, cod. proc. civ., poiché l’autoresponsabilità della parte la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato. La sanzione non contrasta con l’art. 6 CEDU, integrando un presidio adeguato al rapido svolgimento del giudizio di legittimità.

Il Fatto

Una società operante nell’editoria conviene in giudizio gli assicuratori per ottenere il pagamento dell’indennizzo derivante da una polizza multirischi, a seguito del danneggiamento di volumi cartacei per infiltrazione d’acqua in un magazzino. Il Tribunale, sulla base della consulenza tecnica espletata ex art. 696 cod. proc. civ. e della relazione dei Vigili del Fuoco, riconduce l’evento a una piena del Tevere e nega l’operatività della copertura, che riguardava solo i “bagnamenti e allagamenti”. La Corte d’appello di Roma rigetta il gravame.

Avverso tale sentenza la società propone ricorso per cassazione con tre motivi. Formulata la proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis, comma 1, cod. proc. civ., la ricorrente chiede la decisione del collegio ai sensi del comma 2.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Agli atti del giudizio non risulta tempestivamente depositata la relata di notificazione della sentenza impugnata, adempimento prescritto dall’art. 369, comma 2, cod. proc. civ. a pena di improcedibilità.

Il Collegio richiama il principio per cui il ricorso è improcedibile quando la parte dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza depositando copia autentica priva della relazione di notificazione, senza che tale documentazione sia prodotta neppure dalla controricorrente (Sez. VI-2 n. 19695 del 2019).

Non è ipotizzabile la c.d. prova di resistenza, integrata solo quando la notificazione del ricorso si perfezioni, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza. Nel caso di specie la notificazione è avvenuta oltre sessanta giorni dalla pubblicazione, con conseguente impossibilità di accertare la tempestività in relazione all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ. (richiamate Sez. III n. 17066 del 2013, Sez. VI-3 n. 18645 del 2015, Sez. VI-3 n. 11386 del 2019).

Il vizio è rilevabile d’ufficio e non sanabile dalla non contestazione della controricorrente (Sez. Lav. n. 3466 del 2020). Né rileva il riconoscimento dell’avvenuta notificazione, poiché l’improcedibilità presidia con efficacia sanzionatoria un comportamento omissivo (Sez. II n. 17014 del 2024), né il tardivo deposito ex art. 372 cod. proc. civ. (Sez. Un. n. 21349 del 2022).

La Corte ribadisce infine la compatibilità della sanzione con l’art. 6 CEDU (Sez. III n. 24724 del 2024). Le spese seguono la soccombenza; ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. la ricorrente è condannata al pagamento di una somma ulteriore in favore della controricorrente e di un’ulteriore somma alla Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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