Motivi su prove e presunzioni inammissibili nel giudizio di simulazione del furto (Cass. civ. Sez. III n. 7215 del 18.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione per cassazione di una sentenza che abbia escluso la sussistenza del dedotto furto del veicolo, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile come vizio di legittimità solo quando si denunci che il giudice abbia espressamente dichiarato di non osservare il principio dispositivo, ovvero abbia giudicato su prove non introdotte dalle parti e disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi. La valorizzazione degli scritti defensionali di una parte non integra l’esercizio di poteri inquisitori, né rileva, ai sensi della stessa norma, il mancato esame di un documento, spettando al giudice di merito individuare in via esclusiva le fonti del proprio convincimento. La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice disattenda il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa, o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regime diverso; il mero cattivo esercizio di quel prudente apprezzamento ricade nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. La denuncia di erronea sussunzione degli indizi ex art. 2729 cod. civ. presuppone la contestazione specifica della carenza di gravità, precisione e concordanza e non può risolversi nella critica della plausibilità del ragionamento presuntivo.
Il Fatto
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo conseguente al furto della propria autovettura, denunciato dopo essersi fermato per una breve consumazione nei pressi di un campo sportivo. La compagnia si era opposta, allegando che il veicolo era dotato di dispositivo satellitare di localizzazione e che i relativi dati di registrazione attestavano la messa in moto dell’auto solo dopo la denuncia e il distacco del dispositivo in un momento successivo.
Il Tribunale aveva respinto la domanda, ravvisando il carattere simulato del denunciato furto. La Corte d’appello ha confermato il rigetto e il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2729 cod. civ.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte ha escluso l’improcedibilità del ricorso per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata, richiamando il positivo superamento della c.d. prova di resistenza: la notificazione del ricorso era avvenuta entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, assicurando lo scopo cui tende l’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., cioè consentire al giudice dell’impugnazione di accertare la tempestività sin dal deposito.
Ha poi dichiarato l’insussistenza delle condizioni per la trattazione orale richiesta dal ricorrente, rilevando che la facoltà di richiedere la trattazione orale prevista dall’art. 23 del d.l. n. 137/2020 ha cessato di avere efficacia per le udienze da svolgere dopo il 30 giugno 2023, secondo quanto stabilito dall’art. 8, comma 8, del d.l. n. 198/2022.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile in entrambi i motivi. Quanto al primo, la Corte ha richiamato la regola per cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., che sancisce il principio iuxta alligata et probata partium, è deducibile solo se il giudice abbia dichiarato di non dover osservare la regola o abbia giudicato su prove disposte d’ufficio fuori dei casi consentiti. La valorizzazione degli scritti defensionali di una parte non può ritenersi prova disposta ex officio, né rileva il mancato esame della denuncia di furto, spettando al giudice di merito, in via esclusiva, individuare le fonti del proprio convincimento e scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti.
La censura di violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è stata parimenti dichiarata inammissibile: la norma è invocabile solo quando il giudice disattenda il principio di libera valutazione in assenza di deroga normativa, o valuti secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regime diverso. Il mero cattivo esercizio di quel prudente apprezzamento può essere censurato solo nei rigorosi limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., eventualmente evidenziando profili di irriducibile contraddittorietà o inconciliabilità logica della motivazione.
Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha premesso che il ricorrente offre una ricostruzione incompleta della sentenza impugnata, la quale ha fondato la non credibilità dell’assunto sulla durata della permanenza del veicolo nel luogo di parcheggio. La censura di violazione dell’art. 2729 cod. civ. non è stata prospettata nei termini consentiti: è vero che il ragionamento presuntivo è censurabile ex art. 360, n. 3), cod. proc. civ. quando il giudice sussuma erroneamente sotto i tre caratteri della presunzione fatti che non vi rispondono, ma la denuncia presuppone la contestazione della carenza di gravità, precisione e concordanza, non bastando il mero addebito di aver tratto il convincimento da dati ipotetici.
La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione delle previsioni dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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