Fauna selvatica e sinistri: l’onere del conducente di provare la diligenza (Cass. civ. Sez. 3 n. 11300 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di danni cagionati da fauna selvatica, l’art. 2052 c.c. non configura una presunzione di colpa, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale da parte dell’ente pubblico. Detto criterio deve coordinarsi con l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e la prova positiva dell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della propria condotta di guida nella produzione dell’evento. Solo all’esito di tale prova può trovare applicazione la presunzione di colpa a carico del conducente di cui all’art. 2054, primo comma, c.c..
Il Fatto
Il conducente di un’autovettura conveniva in giudizio la Regione, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito dell’impatto con un cinghiale che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata. La domanda era originariamente proposta ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., deducendo la colposa omissione delle misure di contenimento della fauna selvatica.
Il Giudice di Pace accoglieva la domanda. Il Tribunale, in sede di appello, riqualificava la domanda ai sensi dell’art. 2052 cod. civ., affermava la legittimazione passiva della Regione e rigettava il gravame, ritenendo assolto dall’attore l’onere probatorio sul nesso causale. La Regione proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, rigettando il primo e accogliendo per quanto di ragione il secondo e il terzo, trattati congiuntamente.
Quanto al primo motivo, la Suprema Corte ha affermato che l’individuazione della norma applicabile ai fatti accertati costituisce una mera operazione di sussunzione giuridica che spetta al giudice in base al principio iura novit curia. La riqualificazione della domanda dall’art. 2043 all’art. 2052 c.c. non determina un mutamento della causa petendi, né viola il principio del contraddittorio, trattandosi di questione di puro diritto.
Con riferimento al secondo e terzo motivo, la Corte ha richiamato i principi enunciati dalle recenti sentenze nn. 2526 e 2528 del 05/02/2026, emesse a Sezioni Unite, componendo precedenti disarmonie. L’art. 2052 c.c. non configura una presunzione, ma un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, fondato sulla proprietà o sull’utilizzazione dell’animale da parte dell’ente pubblico.
Tale criterio deve combinarsi con l’onere del danneggiato di fornire la prova rigorosa della dinamica del sinistro e la prova positiva dell’esclusione di un qualunque ruolo, causale o concausale, della condotta di guida. Solo a seguito di tale prova positiva può trovare applicazione la presunzione di colpa posta a carico del conducente dall’art. 2054, primo comma, c.c. Il Tribunale è incorso in errore di diritto laddove ha escluso la responsabilità del conducente limitandosi a rilevare l’assenza di prove contrarie, senza verificare se egli avesse positivamente dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare l’impatto, rispettando la massima diligenza richiesta dall’art. 140 CdS.
In definitiva, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per una nuova valutazione che verifichi se il conducente abbia effettivamente provato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
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Nota della Redazione
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