Torre eolica esclusa dalla rendita catastale dell’impianto (Cass. civ. Sez. V n. 7397 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rendita catastale degli impianti eolici, ai sensi dell’art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, la torre eolica che sorregge navicella e rotore non va computata nella stima diretta, trattandosi di componente funzionale allo specifico processo produttivo di energia elettrica. Il criterio distintivo dettato dal legislatore privilegia la destinazione al processo produttivo e prescinde dalla consistenza fisica del manufatto, dalla sua immobilizzazione al suolo e dalla sua attitudine a essere qualificato come costruzione. È irrilevante che la torre assolva anche una funzione di sostegno statico: sostegno e produzione energetica sono ruoli inscindibilmente ascritti al medesimo impianto. Le conclusioni di prassi dell’amministrazione finanziaria che includono le torri tra le costruzioni non sono vincolanti e contrastano con la norma. La qualificazione della fattispecie integra un problema di interpretazione, non di accertamento di fatto.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto un avviso con cui l’Agenzia delle Entrate ha accertato e rettificato la rendita catastale di un aerogeneratore, elevandola rispetto al valore proposto dalla contribuente con procedura docfa. La società contribuente ha impugnato l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Potenza, che ha accolto il ricorso. L’Amministrazione ha proposto appello.

La Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione di primo grado, ritenendo la torre di sostegno dell’aerogeneratore una vera e propria costruzione, riconducibile a un bene immobile e quindi sottoposta a rendita catastale. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, lamentando la violazione dell’art. 1, commi 21-24, della legge n. 208/2015 e censurando il ricorso dell’Ufficio ai criteri introdotti dalle circolari dell’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie i primi due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi sul piano della dedotta violazione di legge. Il quesito riguarda la rilevanza, ai fini della determinazione della rendita catastale, dei pali o torri eoliche che sorreggono gli impianti aerogeneratori, alla luce del citato art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, a norma del quale sono esclusi dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.

La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, nel calcolo della rendita catastale dell’impianto eolico, non va computata la torre che sostiene il peso della navicella e del rotore, trattandosi di elemento funzionale al processo produttivo. L’indirizzo è ribadito sulla scorta di Cass. n. 12482/2023 e di Cass. n. 20726/2020, e già applicato tra le stesse parti con Cass. nn. 37722, 37727 e 37743/2022.

Il percorso argomentativo muove dal quadro catastale previgente, segnato dalla nozione di immobile urbano e di costruzione stabile connessa al suolo, nel quale si riteneva che pale, turbine e ogni elemento non separabile senza pregiudizio della funzione di generazione energetica dovessero rilevare ai fini della rendita. La novella del 2015 ha inciso su tale contesto con una tecnica legislativa per esclusione: descrive i beni immobili che accrescono utilità e valore, poi sottrae le componenti funzionali al processo produttivo, i cd. imbullonati. Il criterio distintivo privilegia la destinazione produttiva e prescinde dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto.

La Corte ritiene che le conclusioni della prassi amministrativa, che includono le torri tra le costruzioni in ragione di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, contrastino con la nozione legale. Ciò che rileva è il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo, non la consistenza fisica del manufatto. La torre assolve, oltre alla funzione passiva di sostegno, anche quella di componente essenziale e attiva della macchina, contrastando la forza del vento sulle pale e consentendo al generatore di produrre energia.

Non persuade l’argomento dell’Amministrazione sul preteso contrasto con i criteri di stretta interpretazione propri delle agevolazioni, poiché la norma non ha natura impositiva ma catastale e non delinea un’esenzione, bensì il regime ordinariamente applicabile ai beni funzionali al processo produttivo. L’errore della sentenza impugnata consiste nell’operare un distinguo non consentito tra funzione di sostegno e funzione di produzione energetica. Poiché il vizio attiene all’interpretazione della norma e non all’accertamento dei fatti, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per rideterminare la rendita espungendo il valore della torre e regolare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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