Prescrizione decennale IRPEF e quinquennale per le sanzioni tributarie (Cass. civ. Sez. V n. 7408 del 20.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione mediante ruolo, per l’IRPEF, in mancanza di espressa previsione, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. e non quella quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria, pur a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario e il pagamento non è legato ai precedenti ma risente di nuove e autonome valutazioni sui presupposti impositivi. Per le sanzioni opera invece la prescrizione quinquennale ex art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, quale disposizione speciale che deroga alla regola generale. La notificazione di un atto di intimazione integra richiesta idonea a interrompere la prescrizione, costituendo in mora il debitore. In sede di legittimità, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il sindacato sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale.
Il Fatto
Il contribuente aveva ricevuto un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis d.P.R. n. 602 del 1973 per il mancato pagamento di due cartelle esattoriali, di un avviso di addebito e di cinque avvisi di accertamento. Ha proposto ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che lo ha dichiarato inammissibile.
La CTR della Lombardia ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello. Ha ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla notificazione dell’atto di intimazione e che le cartelle, non impugnate, fossero divenute definitive. Il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con quattro motivi; l’agente della riscossione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono infondati. La Corte richiama il principio per cui, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. Il sindacato resta circoscritto alla sola verifica del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente (Cass. n. 7090 del 2022). Nel caso di specie il percorso motivazionale è chiaramente individuabile.
Il terzo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile. Difetta il requisito di specificità, posto che il fatto decisivo va inteso in senso storico-naturalistico. Vi è, inoltre, una doppia conforme favorevole all’agente della riscossione, rilevante ex art. 348 ter, comma 3, c.p.c., applicabile ratione temporis.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, invocando le Sezioni Unite n. 23397 del 2016 e sostenendo la natura quinquennale della prescrizione. La Corte dichiara il motivo inammissibile quanto alla censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non essendo indicato il fatto decisivo e risultando la parte soccombente in entrambi i gradi.
Nel merito, la Corte esclude che vengano in rilievo crediti previdenziali, poiché il difetto di giurisdizione dichiarato in primo grado non è stato oggetto di autonomo motivo. Quanto alla prescrizione, la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza: per l’IRPEF si applica l’art. 2946 c.c. e non la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., poiché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo ed unitario (Cass. n. 12740 del 2020). Per le sanzioni, invece, a fronte della disposizione speciale dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997, opera il termine quinquennale (Cass. n. 7486 del 2022). Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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