Le delibere comunali sui valori delle aree fabbricabili hanno natura estimativa e si applicano anche alle annualità anteriori (Cass. civ. Sez. 5 n. 2656 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le delibere con cui il comune predetermina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, adottate ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, svolgono una funzione analoga a quella degli studi di settore e si atteggiano come mere fonti di presunzioni semplici, prive di natura imperativa. In ragione di tale natura probatoria, esse possono essere legittimamente applicate anche con riferimento ad annualità d’imposta anteriori a quella della loro adozione, senza che ne derivi la violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi, atteso che il relativo oggetto sottende un accertamento fattuale racchiuso nella valutazione estimativa. Il vizio di violazione di legge postula un’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio di motivazione.
Il Fatto
La controversia traeva origine da avvisi di accertamento emessi dal Comune per l’ICI dovuta per l’anno 2010 nei confronti dei contribuenti, quali comproprietari di aree edificabili. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia aveva confermato la rideterminazione della base imponibile operata dal giudice di prime cure, che aveva applicato l’abbattimento del venti per cento del valore delle aree, previsto da una delibera comunale adottata nel 2014 con efficacia retroattiva. Il Comune ricorreva per cassazione deducendo l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della delibera, mentre i contribuenti proponevano ricorso incidentale con sette motivi. Nel frattempo, alcuni di essi accedevano alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla l. n. 197 del 2022.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha preliminarmente dichiarato l’estinzione del giudizio nei rapporti processuali tra il Comune e i contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata, avendo questi ultimi effettuato i versamenti previsti e non risultando emessi atti di diniego.
Nel merito, la Corte ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, affermando che la violazione del principio di irretroattività non sussiste per le delibere estimative comunali. Dette delibere, pur essendo espressione di un potere dell’ente locale, presentano una funzione consultiva e probatoria: operano come presunzioni semplici, paragonabili ai bollettini di quotazione di mercato. Esse possono quindi essere utilizzate anche per annualità d’imposta precedenti alla loro adozione, in quanto l’attività di rideterminazione dei valori incide su un accertamento fattuale, non su una norma giuridica.
La Corte ha poi esaminato congiuntamente i motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale relativi alla motivazione della sentenza di appello, richiamando il consolidato orientamento delle Sezioni Unite n. 19881 e n. 8053 del 2014. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alle ipotesi di motivazione apparente, perplessa o contraddittoria, e non può estendersi al difetto di sufficienza o all’omessa considerazione di singoli argomenti difensivi.
Quanto ai motivi che denunciavano la violazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 504 del 1992 per mancata considerazione dello stato di abbandono delle aree e dell’assenza di piani urbanistici attuativi, la Cassazione li ha dichiarati inammissibili, poiché sotto il velo della violazione di legge le parti sottoponevano al giudice di legittimità una mera riproposizione di difese, impingendo nella valutazione estimativa del giudice di merito, senza allegare la decisività dei dati probatori pretermessi.
Con riferimento ai motivi concernenti l’omessa pronuncia sul difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e sulla richiesta di disapplicazione delle sanzioni, la Corte ha ritenuto di poter decidere nel merito delle eccezioni, in applicazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo. Ha così escluso il vizio di motivazione dell’atto impositivo, ritenendo sufficiente che il contribuente sia posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, e ha negato la sussistenza di un legittimo affidamento del contribuente, non potendo la mera inerzia dell’amministrazione o la conclusione di un accordo per l’annualità 2006 fondare alcun affidamento tutelabile rispetto alla potestà impositiva per l’annualità 2010.
Nota della Redazione
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