Operazioni soggettivamente inesistenti, onere probatorio e consapevolezza del destinatario (Cass. civ. Sez. V n. 7499 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie sulle operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere probatorio a carico dell’Amministrazione finanziaria non postula la dimostrazione di un accordo collusivo tra fornitore e destinatario. È sufficiente che l’ente impositore provi, anche in via presuntiva, che il fornitore era fittizio e che il destinatario era consapevole di partecipare a un’operazione finalizzata all’evasione, disponendo di indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto. Assolto tale incombente, grava sul contribuente la prova contraria di aver agito senza consapevolezza dell’evasione e con la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Non assumono rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita.

Il Fatto

Con distinti avvisi di accertamento relativi a tre annualità, l’Agenzia delle Entrate recuperava nei confronti di un imprenditore individuale, titolare di una ditta di commercio di autoveicoli, maggiori importi a titolo di II.DD., IRAP e IVA, in relazione a operazioni soggettivamente inesistenti. Gli atti impositivi traevano origine da due processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, che avevano ricostruito una presunta frode carosello realizzata mediante imprese cartiere.

I ricorsi proposti dal contribuente erano rigettati in primo grado con decisioni conformi. La Commissione Tributaria Regionale, previa riunione degli appelli, li accoglieva e annullava gli atti impositivi. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, è rigettato. La Corte rileva che la ratio decidendi della sentenza d’appello è percepibile e che le argomentazioni adottate sono obbiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito. Il sindacato di legittimità resta circoscritto al rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (richiamate Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018).

Il secondo e il terzo motivo, connessi e trattati unitariamente, sono invece accolti. Essi censuravano la violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 25 d.lgs. n. 446 del 1997, in tema di onere probatorio.

La Corte rileva che il giudice d’appello ha assunto a cardine della decisione la mancanza di un accordo collusivo, reputandolo indispensabile ai fini della legittimità del recupero. A ciò ha affiancato l’assenza di contatti tra le parti e di prelievi finalizzati al pagamento di parte del prezzo in contanti, concludendo per l’inidoneità dell’apparato presuntivo dell’Agenzia. Così argomentando, la CTR si è posta in urto frontale con l’indirizzo consolidato di legittimità.

Per le operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere dell’Amministrazione è circoscritto alla dimostrazione, anche indiziaria, della fittizietà del fornitore e della consapevolezza del destinatario, desumibile da indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto (richiamate Cass. n. 24471 del 2022, Cass. n. 15369 del 2020 e Cass. n. 9721 del 2018). Il fulcro non è dunque dato dall’accordo collusivo, ma dalla ricorrenza di elementi oggettivi dai quali emerga che il contribuente, al momento dell’acquisto, sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente aveva evaso l’imposta.

Il vaglio degli elementi presuntivi, pur dedotti dall’Agenzia e richiamati con specificità nel ricorso, è del tutto mancato nella sentenza d’appello. Il ricorso è pertanto accolto nei motivi secondo e terzo, respinto il primo e assorbito il quarto. La sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sardegna.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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