Rimborso Iva al cessionario solo nei casi di effettività impedita (Cass. civ. Sez. V n. 7519 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimborso dell’Iva che si assume indebitamente versata, la legittimazione attiva a proporre la domanda nei confronti dell’Amministrazione finanziaria spetta al cedente, che è il soggetto passivo d’imposta, e non al cessionario/committente, che è soltanto il soggetto percosso dall’imposta in via di rivalsa. Il cessionario è tenuto ad agire in via civilistica per la ripetizione dell’indebito nei confronti del cedente. La legittimazione diretta del cessionario nei confronti dell’Erario è ammessa solo in ipotesi derogatorie: quando l’azione civilistica risulti impossibile o eccessivamente difficile per condizioni proprie del fornitore, oppure quando sia impossibile invocare, nel giudizio tra privati, l’efficacia orizzontale di una direttiva non attuata o non correttamente trasposta.
Il Fatto
La società ricorrente, quale incorporante di altra società, ha chiesto il rimborso dell’Iva che assumeva indebitamente versata per l’annualità 2016. L’indebito derivava, nella prospettazione della ricorrente, dall’inclusione nella base imponibile degli Oneri Generali afferenti il Sistema Elettrico, operata dai propri fornitori di energia elettrica. Il diniego opposto dall’Agenzia delle entrate è stato impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha rigettato il ricorso.
L’appello è stato respinto dalla Corte di giustizia tributaria di II grado, che ha ritenuto assorbente il difetto di legittimazione della società cessionaria, qualificata come soggetto estraneo al rapporto tra fisco e cedente, unico titolato a richiedere il rimborso. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo e, in subordine, ha sollecitato la rimessione della questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
La Motivazione della Corte
La questione logicamente prioritaria e assorbente riguarda la legittimazione del cessionario a richiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’Iva asseritamente versata in eccesso al cedente. La Corte muove dalla giurisprudenza unionale, secondo cui, in mancanza di disciplina dell’Unione sulle domande di rimborso, spetta all’ordinamento interno fissare i requisiti, nel rispetto dei principi di equivalenza e di effettività.
Il principio consolidato è che i principi di neutralità, effettività e non discriminazione non ostano a una legislazione nazionale che riservi al solo prestatore la legittimazione a chiedere il rimborso, riconoscendo al destinatario l’azione civilistica di ripetizione verso il fornitore. Le pronunce richiamate dalla Corte sono la sentenza CGUE 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05 e la sentenza CGUE 11 aprile 2024, Gabel Industria Tessile, C-316/22.
La deroga opera quando il rimborso divenga impossibile o eccessivamente difficile: in tal caso lo Stato deve predisporre gli strumenti per consentire al destinatario di recuperare l’imposta. La Corte richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, che ha esteso il perimetro dell’azione diretta all’ipotesi in cui emerga l’impossibilità di invocare, nel giudizio tra privati, l’efficacia orizzontale della direttiva tardivamente attuata. Vengono richiamate Cass. n. 34957 del 2021, Cass. n. 24220 del 2023 e Cass. n. 24208 del 2024.
Nel caso concreto gli oneri generali di sistema non sono incompatibili con il diritto unionale, come confermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dalle Sezioni Unite n. 35282 del 2023. Non ricorre quindi alcuna delle ipotesi derogatorie che consentirebbero l’azione diretta. La questione della legittimazione processuale va vista in rapporto alle effettive parti del rapporto: è legittimato chi ha versato l’Iva all’Erario, perché soggetto passivo dell’imposta. Il rapporto del cessionario è instaurato con il cedente, non con l’Agenzia, e non incide il fatto che sia a sua volta soggetto Iva, specie se pone in essere operazioni esenti.
La Corte ribadisce che la natura pubblicistica o privatistica del rapporto di rivalsa è irrilevante. Non sussistono i presupposti per la rimessione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, poiché la questione è già stata esaminata e risolta dalla giurisprudenza unionale. Il ricorso è rigettato e le spese processuali sono compensate in ragione della complessità e della novità della questione; si dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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