Definizione agevolata: comunicazioni al difensore e scomputo dei versamenti (Cass. civ. Sez. V n. 18973 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della procedura di definizione agevolata disciplinata dall’art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197 del 2022, la richiesta di chiarimenti sugli importi versati, pur non costituendo atto processuale, si inserisce nel giudizio pendente e deve essere notificata al difensore costituito, ai sensi dell’art. 170 cod. proc. civ. e dell’art. 12 d.lgs. n. 546 del 1992. La comunicazione inviata alla parte personalmente è illegittima e la mancata risposta non è imputabile al contribuente, con conseguente illegittimità del diniego fondato su tale omissione. Dall’importo dovuto ai fini della definizione si scomputano, ai sensi del art. 1, comma 196, legge n. 197 del 2022, tutte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio; qualora non residuino importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Il Fatto

La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione finanziaria ha tassato, ai fini dell’imposta di registro, un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Palermo per un credito derivante da un contratto di factoring con clausola pro solvendo. Il credito, originariamente vantato da una banca e poi ceduto, era stato ridotto in sede di opposizione dalla Corte d’Appello di Palermo.

La Commissione tributaria regionale, riformando parzialmente la decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Amministrazione sul rilievo che l’atto liquidatorio non necessitava di particolare motivazione e che la rideterminazione dell’imposta operata dal giudice civile faceva stato. La società contribuente ha proposto ricorso incidentale e, nel corso del giudizio di legittimità, ha presentato domanda di definizione agevolata; l’Amministrazione ha emesso un provvedimento di diniego, impugnato con autonimo ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare le censure avverso il diniego di definizione agevolata, poiché la decisione su di esso si pone in stretto rapporto di pregiudizialità rispetto a quella sull’atto impositivo. Richiamando le Sezioni Unite n. 1518 del 2016, si ribadisce che il condono fiscale costituisce forma atipica di definizione del rapporto tributario, logicamente prevalente sull’accertamento.

Il primo motivo è accolto. Il diniego, notificato il 31 maggio 2024, è tempestivo rispetto al termine del 30 settembre 2024 fissato dall’art. 1, comma 200, legge n. 197 del 2022, e altrettanto tempestivo è il ricorso. Nel merito, la richiesta di chiarimenti sugli importi versati è stata inviata alla parte personalmente e non al difensore costituito. Ciò viola l’art. 170 cod. proc. civ. e le regole del processo tributario, impedendo al difensore di approntare una risposta adeguata: la mancata risposta non è dunque imputabile alla società.

Il terzo motivo è parimenti fondato: il provvedimento di sgravio intervenuto non osta all’imputazione delle somme già versate a quanto dovuto per la definizione. Quanto al perfezionamento, la Corte verifica il computo: per la parte di atto confermata il dovuto è pari a € 212.111,00, per la parte annullata a € 135.798,00, per un totale di € 347.909,00. La società ha versato complessivamente € 469.528,64.

Richiamando i precedenti Cass. n. 2378 del 2023 e Sez. V n. 4613 del 2025, la Corte sottolinea che l’art. 1, comma 196, legge n. 197 del 2022 consente di scomputare tutte le somme versate a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La soluzione opposta penalizzerebbe chi ha pagato rispetto a chi non ha versato nulla, in contrasto con gli artt. 53 e 97 Cost., specificazioni del principio di eguaglianza. Non residuando importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, con conseguente estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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