Interposizione fittizia di società di capitali e reddito d’impresa: l’accertamento richiede la prova del totale asservimento della società (Cass. civ. Sez. 5 n. 3728 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’interposizione fittizia disciplinata dall’art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973 si estende anche al reddito d’impresa e all’ipotesi in cui l’interposto sia una società di capitali. L’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in via indiziaria, il totale asservimento della società interposta all’interponente, quale effettivo possessore del reddito, spettando al contribuente la prova contraria dell’assenza di interposizione. La norma non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio o deviante di un legittimo strumento giuridico. Sul piano sanzionatorio, la condotta dell’interponente assume rilievo diretto e la fattispecie è esterna al perimetro dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, atteso che il rapporto fiscale considerato è quello proprio dell’effettivo possessore del reddito.

Il Fatto

A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate notificava alla società contribuente e ai soci – persone fisiche un avviso di accertamento e atti di contestazione. L’Ufficio contestava la deduzione di costi e la detrazione dell’IVA relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, riqualificando la società di capitali come società di fatto e mero schermo fittizio. I redditi e le sanzioni venivano imputati ai soci, quali interponenti ex art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava le riprese solo nei confronti della società, annullando gli atti verso le persone fisiche per carenza di prova dell’abuso dello schema societario. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’Agenzia sia la società contribuente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, previa riunione dei ricorsi, ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso della società, concernente l’incompetenza territoriale dell’Ufficio, per difetto di specificità della censura non attinente al decisum. Ha poi rigettato il primo motivo del ricorso dell’Agenzia, escludendo il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, ritenuta satisfattiva del minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost..

La Corte ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso dell’Agenzia, ravvisando un mal governo delle regole della prova presuntiva. Ha precisato che l’oggetto della prova non attiene agli elementi costitutivi dell’interposizione, ma alla circostanza che il soggetto accertato sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona. La rilevanza dell’effettivo possesso sulla titolarità formale sancisce la prevalenza della sostanza sulla forma, dovendosi individuare l’effettività dell’esercizio del possesso a prescindere dalla titolarità formale.

Quanto alla prova, la Corte ha ricordato che la valutazione degli indizi deve essere globale e non atomistica, dovendo emergere dalla considerazione complessiva la sufficienza degli elementi a supporto della presunzione. Il giudice di merito, nel caso di specie, aveva invece valorizzato gli indizi solo ai fini della natura oggettivamente inesistente delle operazioni, omettendo di valutare, in una prospettiva unitaria, ulteriori elementi indiziari quali la riconducibilità della società alla famiglia dei soci, la mancata percezione di compensi o utili da parte di questi ultimi e la loro situazione reddituale e patrimoniale.

La Corte ha infine chiarito che, una volta accertata l’interposizione, l’irrogazione delle sanzioni trova diretto riferimento nella condotta dell’interponente, esulando la fattispecie dal perimetro dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che concerne il rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica.

In conclusione, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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