Delegazione titolata e ripetizione dell’indebito da parte del delegato (Cass. civ. Sez. I n. 7521 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, il delegato che per errore esegua una seconda volta il pagamento in favore del terzo ha il diritto di ripetere tale ultimo pagamento, costituente un indebito oggettivo. A norma dell’art. 1271, terzo comma, cod. civ., dettato per la delegazione di debito ma applicabile anche alla delegazione di pagamento, ove la delegazione sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato. L’ammissione al passivo del delegante non estingue l’obbligazione restitutoria in capo all’accipiens, avendo il provvedimento di approvazione dello stato passivo sola efficacia preclusiva endofallimentare.
Il Fatto
Una società aveva sottoscritto obbligazioni emesse da altra società, con le quali intratteneva un rapporto di delegazione di pagamento per il pagamento delle cedole di interessi. La banca delegata corrispondeva agli obbligazionisti gli interessi maturati alla scadenza del 30 maggio 2009. La delegante comunicava poi agli obbligazionisti di non poter far fronte alla corresponsione delle cedole per ragioni di rimodulazione del proprio debito, invitandoli a restituire direttamente alla banca quanto ricevuto.
La società obbligazionista rifiutava la restituzione e convertiva le obbligazioni in azioni, beneficiando così una seconda volta degli interessi. La banca agiva quindi per la ripetizione della somma, pari a euro 51.846,38. Il Tribunale di Milano rigettava la domanda; la Corte di appello, in riforma, accoglieva il gravame e condannava la società alla restituzione, con interessi dal pagamento. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina il primo motivo, con cui si denunciava la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello per violazione del precetto di specificità dei motivi di gravame. Il motivo è inammissibile per genericità: il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione impone al ricorrente di riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i motivi di appello della controparte, non essendo dispensato dall’onere di specificare i fatti processuali alla base dell’errore denunciato.
Il secondo e il terzo motivo, trattati congiuntamente, sono infondati. La Corte conferma l’inquadramento della fattispecie come delegazione di pagamento titolata rispetto al rapporto di valuta, qualificazione non contestata dalla ricorrente. Richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tale ipotesi, il delegato che per errore esegua un secondo pagamento al terzo ha il diritto di ripetere tale pagamento, costituente indebito oggettivo.
Il Collegio ribadisce che l’art. 1271, terzo comma, cod. civ., pur dettato per la delegazione di debito, è applicabile anche alla delegazione di pagamento: ove questa sia titolata rispetto al rapporto di valuta, la ripetizione dell’indebito può essere esperita anche dal delegato. Richiama inoltre il principio per cui, nell’ipotesi di invalidità o inefficacia del rapporto di provvista, il delegato che non opponga le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista rimane legittimato ad agire per la ripetizione.
Quanto all’ammissione al passivo della delegante, la Corte conferma che la mera ammissione non costituisce fatto idoneo a estinguere l’obbligazione restitutoria, poiché l’approvazione dello stato passivo ha solo efficacia preclusiva endofallimentare. Il quarto motivo, che censurava il profilo della buona o mala fede dell’accipiens, è inammissibile, perché sollecita un nuovo scrutinio della quaestio facti attraverso la rilettura degli atti istruttori, inibito alla Corte di cassazione. Il ricorso è rigettato nel complesso.
Nota della Redazione
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