Motivazione della cartella tributaria per refuso e abuso del processo (Cass. civ. Sez. V n. 7609 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, il mero refuso contenuto nella motivazione della cartella di pagamento — nell’indicazione dell’autorità giudiziaria emanante la sentenza presupposta e della relativa data di deposito — non vizia la pretesa tributaria, ove gli ulteriori dati ivi riportati (numero di ruolo, periodo di imposta, avviso di liquidazione e dettaglio degli importi) consentano al contribuente di conoscere le ragioni della richiesta. La motivazione della sentenza di merito si sottrae al sindacato di legittimità oltre il minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.: sono inammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione. La conformità della decisione alla proposta di inammissibilità ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica dell’abuso del processo, con condanna ai sensi dell’art. 96, terzi e quarti commi, cod. proc. civ.

Il Fatto

La contribuente impugnava dinanzi alla CTP di Napoli una cartella di pagamento recante la richiesta di un’imposta di registro relativa al 2014, oltre sanzioni, interessi e accessori, deducendo la mancanza di adeguata motivazione. La CTP rigettava il ricorso, rilevando che la causale della pretesa era desumibile dal complesso delle indicazioni contenute nella cartella.

La CTR della Campania rigettava il gravame, confermando che gli errori presenti nella motivazione della cartella — l’indicazione dell’autorità emanante la sentenza e la data del deposito — non avevano impedito alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa erariale. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale la memoria illustrativa depositata dalla ricorrente in prossimità dell’adunanza camerale, con cui si segnalava l’avvenuto pagamento del debito da parte dei coobbligati solidali. Il Collegio rileva che tale circostanza non vale come rinuncia all’azione, non essendovi una univoca dichiarazione di volersi avvalere dei pagamenti altrui né una concorde istanza di cessazione della materia del contendere, ma risultando al contrario una istanza prioritaria di decisione nel merito. La rinuncia, pur potendo essere tacita, presuppone il riconoscimento dell’infondatezza dell’azione accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella domanda, secondo la Cass., Sez. II, ordinanza n. 19845 del 23/07/2019.

Nel merito, la Corte rileva che la motivazione resa dalla CTR non si pone al di sotto del minimo costituzionale. Dopo aver dato atto dei marginali errori contenuti nella cartella, il giudice di appello ha evidenziato che la presenza nel corpo del provvedimento del riferimento al ruolo, al periodo di imposta e all’atto impugnato, con il dettaglio degli importi, non aveva impedito alla contribuente di conoscere le ragioni della pretesa erariale, tanto più che la stessa aveva diretta conoscenza del provvedimento giudiziale presupposto, reso all’esito di un procedimento da lei stessa intentato.

La Corte qualifica dunque quello contestato come un mero refuso nell’indicazione del provvedimento, già accertato con valutazioni di merito non rivedibili in sede di legittimità. Richiama poi il consolidato orientamento secondo cui, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, non sono più ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, restando il sindacato circoscritto alla verifica delle ipotesi radicali di violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass. n. 23940/2017).

Quanto all’onere di specificità dei motivi ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la Corte osserva che esso non può essere assolto per relationem con generico rinvio agli atti del giudizio di appello, ma richiede l’indicazione puntuale degli atti, dei documenti e delle circostanze di fatto rilevanti (Cass., Sez. V, ordinanza n. 342 del 13/01/2021). La ricorrente, viceversa, ha formulato i motivi in maniera generica, su una mera petizione di principio non correlata alle peculiarità di causa.

Da qui il rigetto del ricorso. Trattandosi di definizione conforme alla proposta di inammissibilità ex art. 380-bis cod. proc. civ., la Corte applica l’art. 96, terzi e quarti commi, cod. proc. civ.: la novità introdotta dall’art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. n. 149/2022 codifica una ipotesi di abuso del processo, con condanna della ricorrente a una somma pari alle spese liquidate e a ulteriori euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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