L’indennizzo per risoluzione anticipata dell’affitto d’azienda è reddito d’impresa tassato per competenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 16484 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il corrispettivo conseguito da un’impresa in sede di risoluzione consensuale anticipata di un contratto di affitto d’azienda non costituisce una plusvalenza ai sensi dell’art. 86 del d.P.R. n. 917/1986, atteso che tale norma presuppone una cessione a titolo oneroso di beni o di azienda. Detto corrispettivo non è altresì inquadrabile tra le sopravvenienze attive disciplinate dall’art. 88 del TUIR, non essendo riconducibile a nessuna delle ipotesi ivi tipizzate. Ne consegue che, non risultando applicabili disposizioni che consentano la ripartizione dell’imposizione tra più periodi d’imposta, il reddito in questione, in quanto proveniente da qualsiasi fonte, è considerato reddito d’impresa ai sensi dell’art. 81 del TUIR e concorre a formare il reddito nell’esercizio di competenza, ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società, attiva nel settore della ristorazione, un avviso di accertamento con il quale contestava, ai fini Ires, Irap e Iva, un maggior reddito d’impresa per l’anno 2011. La pretesa derivava dalla mancata tassazione dell’indennizzo conseguito in seguito alla risoluzione consensuale anticipata di due contratti di affitto d’azienda, importo che la società aveva assoggettato a imposizione in quote costanti su cinque esercizi. La contribuente impugnava l’atto impositivo e la Commissione tributaria provinciale accoglieva in ampia parte il ricorso. Proposti appelli sia dall’Ufficio sia dalla società avverso la sentenza di primo grado, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche rigettava entrambe le impugnazioni, qualificando il corrispettivo come una sorta di indennizzo per l’avviamento e riconoscendone la tassabilità rateale. Avverso tale pronuncia l’Amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, censurando il percorso argomentativo del giudice di secondo grado e affermando il principio di diritto in materia di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla risoluzione di contratti di affitto d’azienda.
Il giudice del rinvio aveva escluso che il corrispettivo fosse inquadrabile tra i ricavi di cui all’art. 85 TUIR, ma ne aveva comunque affermato la natura di plusvalenza ai sensi dell’art. 86 TUIR, sul presupposto che le parti avessero inteso riconoscere una particolare rilevanza a una sorta di avviamento latente nell’azienda, con la conseguente possibilità di rateizzare l’imposizione. La S.C. ha ritenuto tale conclusione erronea, osservando che non ogni reddito d’impresa che non rientri nelle previsioni dell’art. 85 TUIR e non risulti esente da imposizione costituisce necessariamente una plusvalenza: l’art. 86 TUIR disciplina infatti le cessioni a titolo oneroso di beni o di azienda e, nel caso di specie, nessuna cessione è avvenuta, essendosi invece realizzata una risoluzione anticipata del contratto di affitto.
La Corte ha poi escluso anche l’applicabilità dell’art. 88 TUIR, richiamato dal giudice d’appello con una considerazione aggiuntiva, rilevando che il corrispettivo per la risoluzione del contratto non è riconducibile a nessuna delle ipotesi di sopravvenienze attive tipizzate dalla norma, ivi comprese quelle di cui al comma 3, lettera a), relative a proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di indennizzo o risarcimento anche in forma assicurativa. Il ricavo in questione è stato pertanto ricondotto alla previsione generale dell’art. 81 TUIR, in forza della quale il reddito complessivo della società è considerato reddito d’impresa da qualsiasi fonte provenga, e alla regola di competenza di cui all’art. 109, primo comma, TUIR, non essendo configurabile alcuna disposizione che consenta la ripartizione dell’imposizione su più esercizi.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame uniformandosi al principio enunciato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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