Notifica cartella esattoriale nulla senza ricerche anagrafiche nel domicilio fiscale (Cass. civ. Sez. V n. 7637 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della cartella di pagamento eseguita ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973 è inesistente quando il messo notificatore non abbia previamente svolto, nel Comune già sede del domicilio fiscale del contribuente, le ricerche anagrafiche necessarie a verificare se il mancato rinvenimento dipenda da irreperibilità relativa ovvero assoluta. Dalle ricerche sarebbe risultato il trasferimento in altro Comune e il conseguente mutamento di domicilio fiscale, con la incompetenza territoriale dell’agente della riscossione, tenuto a delegare il concessionario competente per il nuovo Comune ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973. La declaratoria di incostituzionalità dell’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 opera retroattivamente sugli atti ancora sub iudice. Ne deriva la decadenza dall’iscrizione a ruolo per decorso del termine di cui all’art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973.
Il Fatto
Il contribuente impugna il preavviso di iscrizione ipotecaria, la cartella di pagamento e l’avviso di accertamento presupposti, relativi al recupero di maggior imposta per IRPEF, IVA e IRAP per l’anno di imposta 1999. La C.T.P. di Milano respinge il ricorso; la C.T.R. della Lombardia rigetta l’appello, ritenendo applicabile l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 per non avere il contribuente comunicato il trasferimento della residenza in altro Comune con raccomandata o dichiarazione annuale, e considerando tardiva l’eccezione sull’inefficacia dell’elezione di domicilio verso l’esattore. Il contribuente ricorre per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il ricorso incidentale, astrattamente idoneo a definire il giudizio verso l’ente impositore, e lo ritiene infondato. Il contribuente aveva contestato anche la validità dell’avviso di accertamento: la decisione implicita del giudice di secondo grado non può dirsi omessa. Tra ente impositore e concessionario, del resto, non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario, richiamandosi la giurisprudenza consolidata sul punto.
Quanto al ricorso principale, i motivi sono affrontati secondo il criterio della ragione più liquida, muovendo dal quinto e dal sesto. È pacifico che la notificazione della cartella sia avvenuta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973, mediante deposito presso la casa comunale e affissione all’albo, essendo il contribuente risultato sconosciuto all’indirizzo dell’originario domicilio fiscale.
La Corte muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, che ha dichiarato illegittimo l’art. 26, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973 nella parte in cui richiamava l’art. 140 cod. proc. civ. invece dei soli casi di assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario. Il principio opera anche per gli atti compiuti prima, se la loro validità è ancora sub iudice.
La Corte ricorda quindi l’orientamento secondo cui il messo, prima di procedere ex art. 60, lett. e), deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale le ricerche volte a verificare se il mancato rinvenimento dipenda da irreperibilità assoluta o relativa, accertando che il trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nello stesso Comune. Nessuna norma prescrive le modalità delle ricerche, purché emerga che siano state compiute.
Nel caso concreto, nessuna ricerca è stata svolta dall’agente notificatore, che ha proceduto senza neppure acquisire i dati anagrafici, dai quali sarebbe risultato il trasferimento in altro Comune e il nuovo domicilio fiscale ex art. 58, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973. La notificazione della cartella va dunque ritenuta inesistente. Ne derivano la legittimità della censura sull’iscrizione ipotecaria e la fondatezza dell’eccezione di decadenza ex art. 25, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 602 del 1973. Assorbiti gli altri motivi, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con cassazione della sentenza impugnata e accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.
Nota della Redazione
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