Ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della revocazione d’ufficio della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. 5 n. 17770 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, prima della decisione, la sentenza impugnata sia stata revocata dal giudice che l’ha pronunciata, ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. L’interesse ad impugnare deve sussistere non solo al momento della proposizione del ricorso ma anche al momento della decisione. La revocazione della sentenza d’appello fa venire meno l’oggetto del giudizio di cassazione, rendendo attuale e concreta la carenza di interesse del ricorrente, a nulla rilevando che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata in cassazione. La dichiarazione di inammissibilità per causa sopravvenuta esclude la sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.
Il Fatto
La società contribuente impugnò le fatture relative al servizio di gestione dei rifiuti e la conseguente ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria per omesso versamento della TARSU/TIA. Il giudice di primo grado accolse parzialmente il ricorso, ritenendo dovuta la sola quota fissa della tariffa. La società propose appello, che fu respinto dalla Commissione Tributaria Regionale. Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo plurimi motivi di nullità della sentenza per contrasto irriducibile tra motivazioni, per motivazione apparente e per pronuncia su domanda mai formulata.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’istanza di riunione dei procedimenti, evidenziando come la trattazione unitaria di cause connesse sia una scelta discrezionale del giudice e come l’uniformità delle decisioni sia già garantita dalla trattazione congiunta nella medesima udienza. Ha poi esaminato la questione della sopravvenuta revocazione della sentenza impugnata, pronunciata dal giudice d’appello in accoglimento del ricorso presentato dalla società concessionaria ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ..
La Corte ha richiamato il quadro normativo dell’art. 398 cod. proc. civ., come modificato dalla legge n. 353 del 1990, che consente la contemporanea pendenza del giudizio di cassazione e del giudizio di revocazione avverso la medesima sentenza. Il meccanismo di interconnessione tra i due giudizi è volto a impedire manovre dilatorie delle parti, con l’utilizzo strumentale dell’istituto della revocazione per procrastinare il passaggio in giudicato. Il giudizio di revocazione è pregiudiziale al processo di cassazione, poiché i vizi deducibili con la revocazione, mezzo a critica vincolata, si collocano in un momento logicamente anteriore rispetto ai vizi denunciabili con il ricorso per legittimità.
Nel caso di contemporanea pendenza dei due giudizi, se il giudice d’appello provvede alla revocazione della propria decisione prima dell’esito del giudizio di cassazione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. La circostanza che la sentenza di revocazione possa essere a sua volta impugnata in cassazione non rileva, trattandosi di una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto dell’impugnazione. L’interesse ad agire è requisito non solo per la proposizione dell’azione ma anche per la decisione, e la sua valutazione va compiuta in relazione al momento della decisione stessa.
La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, compensando le spese di lite in ragione della sopravvenuta causa di inammissibilità. Ha inoltre escluso la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, proprio in virtù della natura sopravvenuta della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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