Contumace vittorioso non ha diritto al rimborso delle spese processuali (Cass. civ. Sez. II n. 7639 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., presuppone che la parte abbia dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento del proprio diritto e abbia sopportato spese al cui rimborso abbia titolo. Essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività difensiva. Il principio per cui la contumacia non esclude la condanna alle spese opera soltanto nel caso inverso, in cui la domanda o l’impugnazione contro il contumace venga accolta. Se invece la domanda o l’impugnazione è rigettata o dichiarata inammissibile, non essendovi parte costituita nei cui confronti liquidare le spese, queste restano a carico di chi ha visto disattesa la propria iniziativa processuale.

Il Fatto

La ricorrente aveva citato in giudizio il condominio per ottenere il rimborso della somma spesa per il ripristino urgente di una tettoia in aggetto sulla terrazza di sua proprietà, sostenendo che il manufatto costituisse copertura dello stabile condominiale. Il Tribunale aveva rigettato la domanda. La Corte di Appello, dichiarata la contumacia del condominio appellato, aveva confermato la decisione di primo grado, escludendo che la tettoia svolgesse funzione di copertura dell’edificio, e aveva condannato la ricorrente a rifondere le spese del grado in favore della parte appellata rimasta contumace.

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, lamentando la violazione dell’art. 2729 c.c., dell’art. 1117 c.c. e dell’art. 91 c.p.c. Il condominio, intimato, non ha svolto attività difensiva.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, sono inammissibili. La Corte distrettuale ha accertato che la tettoia, non inserita nel lastrico di copertura dell’edificio condominiale, funge da copertura della sola terrazza a livello di uso esclusivo dell’appellante e non sporge oltre il bordo dei parapetti, così da non assumere alcuna funzione di protezione per gli appartamenti sottostanti. Rispetto a essa, pertanto, non opera la presunzione di condominialità, essendo il manufatto oggettivamente destinato al servizio esclusivo dell’immobile.

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui l’art. 1117 c.c. contiene un’elencazione solo esemplificativa dei beni che si presumono comuni, poiché sono tali anche quelli aventi oggettiva e concreta destinazione al servizio comune, salvo diversa indicazione del titolo. La presunzione non opera invece per i beni che, per le loro caratteristiche strutturali, devono ritenersi destinati al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari, come affermato dalla Sez. II n. 1680 del 29.01.2015. Il giudice di merito ha inoltre rilevato che il manufatto non incide positivamente sullo smaltimento delle acque piovane, essendo il sistema condominiale di deflusso stato abolito e modificato dal dante causa della ricorrente.

La ricostruzione del fatto e delle prove viene contestata dalla ricorrente mediante una lettura alternativa del compendio istruttorio. Ma il motivo di ricorso non può risolversi in un’istanza di revisione delle valutazioni del giudice di merito, estranea alla natura del giudizio di legittimità, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite n. 24148 del 25.10.2013. La valutazione delle prove e l’attendibilità dei testimoni involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, che non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, dovendosi ritenere implicitamente disattesi i rilievi incompatibili con la decisione, come precisato dalla Sez. III n. 12362 del 24.05.2006. La motivazione, infine, non è viziata da apparenza né manifestamente illogica, integrando il cd. minimo costituzionale secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 07.04.2014.

È invece fondato il terzo motivo. La condanna alle spese ex art. 91 c.p.c. ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento di un suo diritto. Essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha sostenuto spese al cui rimborso abbia diritto, come ribadito dalle Sez. III n. 7361 del 14.03.2023 e Sez. VI n. 16174 del 19.06.2018. La Corte di Appello ha richiamato, fuori luogo, il principio per cui la contumacia non esclude la condanna alle spese, senza considerare che esso opera solo nel caso inverso, in cui l’impugnazione contro il contumace venga accolta. Non essendo necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., con eliminazione della statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata.

Nota della Redazione

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