Spese di rappresentanza indeducibili se prive di tracciamento e inerenza provata (Cass. civ. Sez. V n. 7669 del 22.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di rappresentanza, l’onere di dimostrare l’esistenza e l’inerenza dei costi deducibili oggetto di contestazione grava sul contribuente, cui spetta fornire elementi idonei a tracciare l’effettiva destinazione dei beni distribuiti. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente deducendo la violazione o falsa applicazione di legge, miri in realtà a una diversa valutazione del materiale probatorio e a sovvertire il giudizio di fatto compiuto dal giudice di merito. L’apprezzamento delle prove e il convincimento del giudice di merito, anche quando si fondino su presunzioni, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Il Fatto
A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delle entrate notificava a una società operante nella distribuzione extra rete di prodotti petroliferi un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di maggiori IRES e IRAP relative all’anno d’imposta 2008. Le riprese riguardavano spese ritenute non deducibili, consistenti in buoni carburante consegnati in omaggio a clienti per un importo superiore a 124.000 euro, oltre a beni di diversa natura per 2.450 euro.
Fallito l’accertamento con adesione, la contribuente impugnava l’atto, assumendo la deducibilità integrale dei costi ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR. Il ricorso era respinto dalla CTP di Roma; anche l’appello veniva rigettato dalla CTR del Lazio. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico mezzo, cui l’ufficio resisteva con controricorso, eccependo l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fondava sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 108, comma 2, TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 33, lett. p), legge n. 244/2007. La ricorrente sosteneva che la particolare tipologia di spesa avrebbe reso superflua o impossibile una rendicontazione analitica.
La Corte rileva che il mezzo, al di là del formale richiamo alla violazione di legge, mira a una diversa valutazione del materiale probatorio e a sovvertire, in modo inammissibile, il giudizio di fatto del giudice di merito. La CTR aveva accertato che erano ignote le circostanze della distribuzione dei beni e le identità dei beneficiari, e che i buoni carburante, per la loro fungibilità prossima al denaro contante, richiedevano un idoneo sistema di tracciamento, reso ancor più necessario dalla gestione promiscua con i buoni destinati a rivendita.
Quanto agli altri beni, il giudice di merito aveva rilevato che la società non ne aveva dimostrato l’inerenza. Il percorso argomentativo si salda con un indirizzo consolidato: la Sez. II, ord. n. 10927 del 2024 esclude l’ammissibilità del motivo che proponga una alternativa ricostruzione dei fatti; le Sezioni Unite n. 34476 del 2019 ribadiscono l’inammissibilità del ricorso che, sotto l’apparente violazione di legge, miri a una rivalutazione dei fatti; la Sez. II, ord. n. 20553 del 2021 conferma che la valutazione delle prove, anche presuntive, è riservata al giudice di merito.
Nel merito, la Corte conferma che spettava alla società dimostrare l’inerenza dei costi, richiamando Cass. Sez. V n. 30366 del 2019 e Cass. Sez. V n. 28724 del 2024. Il ricorso è quindi respinto con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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