La nullità per estinzione del giudizio tributario non consente la rimessione in primo grado (Cass. civ. Sez. 5 n. 10215 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le ipotesi di rimessione della causa al giudice tributario di primo grado, elencate dall’art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, hanno carattere tassativo e non sono suscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La fattispecie di cui alla lettera c) della medesima disposizione è circoscritta alla sola declaratoria di estinzione pronunciata in sede di reclamo avverso il provvedimento presidenziale, e non anche a quella dichiarata con sentenza, atteso che in tale ultima ipotesi non si verifica alcun salto del primo grado di giurisdizione. Al di fuori dei casi tassativi, il giudice d’appello, qualora accolga il gravame, è tenuto a decidere nel merito, trattandosi di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2014, recuperando a tassazione maggiori ricavi. La società, dichiarata fallita nelle more del giudizio di primo grado, vedeva il processo dichiararsi estinto dalla CTP per difetto di legittimazione ad agire dell’ex legale rappresentante, atteso che il curatore non aveva promosso l’impugnazione.
La società proponeva appello, lamentando la carenza di motivazione della sentenza. L’Ufficio eccepiva l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse. La CGT di secondo grado accoglieva l’appello e, richiamando l’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, rimetteva la causa al primo giudice, ritenendo che il fallito mantenesse una legittimazione straordinaria ad impugnare in caso di inerzia degli organi concorsuali. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione valuta il motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta violazione dell’art. 59 d.lgs. n. 546/1992, ravvisando un error in procedendo nella decisione del giudice d’appello.
Richiamato il testo della norma, la Cassazione ne evidenzia il carattere tassativo delle ipotesi di rimessione, non suscettibili di applicazione analogica o estensiva. In particolare, la fattispecie di cui alla lettera c) — estinzione del processo dichiarata erroneamente in sede di reclamo — non è estendibile al caso in cui l’estinzione sia stata dichiarata con sentenza dal collegio di primo grado. In questa evenienza, la causa è stata infatti trattata davanti al giudice, con la conseguenza che il principio del doppio grado, privo di garanzia costituzionale e satisfattivo della sola successiva proposizione della questione a due giudici di grado diverso, non è vulnerato.
La Corte ribadisce il principio per cui, formatisi i presupposti del rapporto tributario prima del fallimento, il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo solo se il curatore abbia tenuto un comportamento di pura inerzia. L’insussistenza di tale stato legittima la rilevabilità, anche d’ufficio, del difetto di capacità processuale.
Il ricorso è pertanto fondato e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello per gli accertamenti di merito e la liquidazione delle spese, non essendo consentita la rimessione al primo grado fuori dai casi tassativi.
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Nota della Redazione
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