Spese di rappresentanza: deducibili solo se effettive, documentate e inerenti (Cass. civ. Sez. V n. 7668 del 22.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese di rappresentanza, l’art. 108, comma 2, TUIR, come modificato dall’art. 1, comma 33, lett. p), legge n. 244/2007, e il d.m. 19.11.2008 non consentono la deduzione indiscriminata delle spese contabilizzate come di rappresentanza. Anche per i beni di valore unitario non superiore a 50 euro, la deducibilità presuppone la prova che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e documentata e che i beni siano stati concretamente impiegati in attività con finalità promozionali o di pubbliche relazioni. Il relativo onere probatorio grava sul contribuente. La non contestazione non può avere ad oggetto giudizi o valutazioni, né la qualità di grande contribuente, che è frutto di una valutazione giuridico-economica su fatti primari.

Il Fatto

A seguito di un PVC della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento per il recupero a tassazione di maggiore IRES relativa all’anno d’imposta 2009. L’ufficio riteneva non deducibili i costi per buoni carburante consegnati in omaggio a clienti per oltre 134.000 euro e per altri beni per 3.978 euro.

La società proponeva ricorso, invocando l’integrale deducibilità ai sensi dell’art. 108, comma 2, TUIR. Il ricorso era respinto in primo grado. La CTR del Lazio accoglieva parzialmente l’appello, confermando l’indeducibilità dei buoni carburante e riconoscendo la deducibilità degli omaggi di beni diversi solo entro l’importo di 2.000 euro. Avverso tale decisione la contribuente proponeva ricorso per cassazione; l’ufficio resisteva con controricorso e ricorso incidentale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo del ricorso principale, fondato sull’art. 115 c.p.c., è infondato. La società sosteneva che il proprio fatturato, superiore a 100.000.000 euro annui, fosse pacifico perché ammesso dall’ufficio. La Corte esclude che l’affermazione dell’Agenzia nelle controdeduzioni di primo grado integri un’ammissione: essa contestava solo l’esistenza del periculum necessario a fondare l’istanza di sospensione ex art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, riferendosi alla situazione economico-finanziaria degli anni 2013 e 2014 e non al momento in cui le spese furono sostenute.

Non vi è neppure non contestazione. Per Sez. 1, ord. n. 10629 del 19.04.2024, il relativo onere si coordina con l’allegazione dei fatti costitutivi: a fronte di una deduzione generica del ricorrente, la difesa della controparte può essere altrettanto generica. La ricorrente non aveva indicato alcun proprio atto da cui risultasse il volume d’affari dell’anno in contestazione, né il valore unitario dei buoni. Il motivo viola quindi la specificità richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

La Corte aggiunge che la non contestazione può riguardare solo fatti e non giudizi o valutazioni: la qualità di grande contribuente è l’esito di una valutazione giuridico-economica su fatti primari. Nel processo tributario, poi, il principio opera in modo limitato, come osservato da Sez. 5, ord. n. 19806 del 23.07.2019: l’avviso di accertamento costituisce, nei limiti delle censure, l’oggetto del giudizio.

Il secondo motivo, pur dedotto come violazione di legge, mira a una rivalutazione del fatto. Richiamando Sez. 2, ord. n. 10927 del 23.04.2024 e Sez. U n. 34476 del 27.12.2019, la Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente vizio di legge, tenda a un nuovo apprezzamento del materiale istruttorio. L’art. 1 del d.m. 19.11.2008 non consente la deduzione indiscriminata: richiede l’inerenza, l’effettivo sostenimento e la documentazione. La CTR aveva rilevato che la società non aveva indicato i dati necessari a verificare la capienza del plafond, e che l’onere della prova incombeva sul contribuente, restando insoddisfatto.

Anche il terzo motivo è infondato: la CTR non ha omesso di considerare i profili dedotti, ma ne ha valutato l’insufficienza probatoria. Il motivo incidentale dell’ufficio è del pari infondato, poiché la sentenza impugnata non contiene alcun accertamento positivo sull’inerenza delle spese. Il ricorso principale e quello incidentale sono quindi respinti, con compensazione delle spese per soccombenza reciproca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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