Condono della società non estingue l’Irpef del socio (Cass. civ. Sez. V n. 7692 del 23.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite fiscale perfezionata dalla società di fatto, con riferimento all’Ilor, non estingue il giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato al socio per l’Irpef. Tra società e socio non opera la solidarietà tributaria quando le pretese riguardino imposte diverse. L’estinzione del giudizio della società non si comunica, pertanto, al diverso giudizio del socio, la cui posizione resta autonoma anche in caso di definizione per condono. Il giudice di merito non può rideterminare la pretesa erariale verso il socio sulla base dell’imponibile societario risultante dall’imposta versata dalla società.
Il Fatto
L’Ufficio distrettuale delle imposte dirette, dopo aver rettificato i redditi di una società di fatto, aveva notificato separati avvisi di accertamento per le annualità 1985 e 1986 anche nei confronti del socio titolare del cinquanta per cento delle quote. La società aveva definito i propri avvisi avvalendosi di un condono; l’altro socio aveva parimenti definito la propria posizione con altra procedura agevolata. Il contribuente, che aveva scelto di non aderire ad alcun condono, impugnò l’avviso a lui notificato.
Dopo una prima cassazione per violazione del litisconsorzio necessario tra soci e società, il giudizio fu riassunto. I giudici di merito accolsero il ricorso del socio, ritenendo che il condono perfezionato dalla società spiegasse effetti anche nei suoi confronti, e la decisione fu confermata in appello. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 5 Tuir, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. L’Agenzia contesta che la pretesa Irpef verso il socio possa essere rideterminata sull’imponibile societario scaturito dall’imposta versata dalla società per la definizione della lite, escludendo che il condono societario relativo all’Ilor spieghi effetti sull’Irpef del socio.
La Corte ritiene il motivo fondato. Il Collegio richiama il proprio recente indirizzo secondo cui l’estinzione del giudizio avverso l’avviso di accertamento notificato alla società non si comunica al diverso giudizio avverso l’avviso notificato al socio, poiché non si verte in tema di solidarietà tributaria (Sez. T, Ordinanza n. 27743 del 25.10.2024, Rv. 672720 – 01).
Il percorso argomentativo muove dalla eterogeneità delle pretese: nella fattispecie vengono in rilievo due imposte diverse, l’Ilor pretesa verso la società e l’Irpef pretesa verso il socio. Tale diversità impedisce di configurare un rapporto di solidarietà tra società e socio e, dunque, di estendere a quest’ultimo gli effetti estintivi della definizione agevolata altrui.
Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perché regoli anche le spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del ricorso conferma che la posizione del socio resta autonoma rispetto a quella della società di fatto.
Nota della Redazione
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