La mancata reiterazione in cassazione dell’istanza di distrazione preclude la correzione dell’ordinanza (Cass. civ. Sez. 5 n. 24530 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La distrazione delle spese e dei compensi a favore del difensore con procura, ex art. 93 cod. proc. civ., può essere disposta solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese la parte soccombente. Ne consegue che la domanda di distrazione deve trovare collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui è articolata. L’istanza proposta nel giudizio di appello, in caso di omessa pronuncia del giudice adito, deve essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di cassazione. In mancanza di tale reiterazione, l’omissione non è correggibile con il procedimento di errore materiale.
Il Fatto
La Corte di cassazione aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado, condannando le parti soccombenti alla rifusione delle spese dei gradi di merito e di legittimità in suo favore. Il difensore della parte vittoriosa, che aveva richiesto la distrazione delle spese del giudizio di appello nelle controdeduzioni e nelle memorie ivi depositate, constatata l’omessa pronuncia sul punto, proponeva ricorso per correzione dell’errore materiale dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ribadisce il principio per cui l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione integra un errore materiale, correggibile con il procedimento di cui agli artt. 287 ss. cod. proc. civ., e che il difensore è legittimato a proporre il ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta.
Nel caso di specie, tuttavia, la richiesta era stata proposta esclusivamente nel giudizio di appello e non era stata in alcun modo reiterata nel ricorso per cassazione. La Corte osserva che la distrazione delle spese di un determinato grado non può essere domandata in un grado precedente o successivo, dovendo trovare la sua necessaria collocazione nell’ambito dello stesso grado del processo in cui viene articolata. La regola si desume dal tenore dell’art. 93 cod. proc. civ., che consente la distrazione solo nella stessa sentenza in cui il giudice condanna alle spese.
La mancata reiterazione della dichiarazione da parte del difensore rende impossibile stabilire se, medio tempore, egli abbia o non abbia ricevuto dal cliente la rifusione delle spese e il pagamento degli onorari. L’istanza proposta nei gradi di merito deve, quindi, essere riproposta con il ricorso o con il controricorso nel giudizio di legittimità.
Il ricorso è pertanto rigettato. Nessuna pronuncia è dovuta sulle spese del procedimento di correzione, che ha natura amministrativa, e non è applicabile l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, non essendo il procedimento soggetto al contributo unificato.
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Nota della Redazione
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