Sconto tariffario oltre i limiti di legge non applicabile senza patto derogatorio (Cass. civ. Sez. III n. 7724 del 23.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La clausola contrattuale che richiama la disciplina legale dello sconto tariffario non integra una deroga alla durata dello sconto medesimo quando i giudici di merito, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, la qualifichino come clausola di stile priva di effettiva volontà derogatoria. Chi censura in cassazione l’interpretazione del contratto non può limitarsi ad affermare che la deroga è stata pattuita, senza indicare il contrasto tra il dato letterale e la volontà delle parti e i criteri di prevalenza dell’uno sull’altro. Quanto alla dedotta incidenza dello sforamento del budget sull’oggetto della domanda, la relativa eccezione è inammissibile se proposta come mera contrapposizione all’apprezzamento delle prove, poiché occorre allegare e provare il nesso tra il superamento del tetto e la questione della illegittima applicazione dello sconto.

Il Fatto

La società Centro radiologico Verrengia ha erogato prestazioni sanitarie in favore della ASL di Salerno e ne ha chiesto la remunerazione. L’ente ha applicato la decurtazione prevista dall’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006 in relazione agli anni 2010, 2011 e 2012.

La società ha contestato l’applicabilità dello sconto per gli anni non coperti dalla legge, chiedendo la restituzione delle somme trattenute. L’ASL ha eccepito l’accettazione contrattuale dello sconto e la prescrizione ex art. 2948 cod. civ. Il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda e la Corte d’Appello di Salerno ha confermato la decisione. L’ASL ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 1321, dell’art. 1372, dell’art. 1341 e dell’art. 1362 cod. civ., nonché dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 1, comma 796, lett. o), legge n. 296/2006. Ha sostenuto che l’applicazione dello sconto era stata contrattualmente convenuta e che la corte di merito non avrebbe correttamente interpretato la clausola, privilegiando la volontà delle parti rispetto al tenore letterale.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. I giudici di appello hanno esaminato la clausola e hanno concluso che essa, come l’intero contratto, non esprimeva la volontà di derogare alla legge: il richiamo normativo costituiva clausola di stile e non manifestava l’effettiva intenzione di estendere lo sconto a periodi ulteriori rispetto a quelli previsti.

Tale interpretazione non è stata adeguatamente smentita. La ricorrente non ha chiarito il contrasto tra il criterio letterale e quello della volontà delle parti, né ha spiegato perché, ove i due criteri fossero di segno opposto, l’uno dovesse prevalere sull’altro. La censura si risolve nella mera affermazione che la deroga è stata pattuita, affermazione apodittica a fronte dell’accertamento dei giudici di merito secondo cui essa non risulta convenuta.

Con il secondo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione dell’art. 1321 cod. civ., dell’art. 8-quinquies, comma 2, d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 2967, comma 2, cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., lamentando che la corte distrettuale abbia trascurato la prova dello sforamento del budget. Il motivo è stato dichiarato inammissibile: esso censura l’apprezzamento delle prove con mera contrapposizione, mentre entrambi i gradi di giudizio hanno ritenuto sfornita la relativa prova.

La Corte ha precisato che la ricorrente non ha colto la ratio decidendi: oggetto della domanda non era il diritto alla retribuzione delle prestazioni extra budget, ma la questione se l’ASL potesse applicare lo sconto anche per gli anni non previsti dalla legge. Su tale ratio non risulta adeguata censura. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di cassazione e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *