Revocatoria ordinaria e prova della malafede del terzo sub-acquirente: sindacato di legittimità sul valore indiziario dei fatti (Cass. civ. Sez. 3 n. 22353 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria esercitata nei confronti del terzo sub-acquirente, la prova della malafede di quest’ultimo, ossia della sua consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori, grava sul creditore agente e può essere fornita anche tramite presunzioni semplici. L’apprezzamento del valore indiziario dei fatti e la loro valutazione ai fini della ricostruzione dell’elemento soggettivo costituiscono accertamento di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione non illogica. È pertanto inammissibile il motivo di ricorso che, lungi dal denunciare un vizio di violazione di legge, postuli un diverso accertamento dei fatti indiziari o censuri la loro efficacia dimostrativa, contestando la scelta del giudice di ritenere decisivi alcuni elementi e non altri. La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può riguardare la mancata valorizzazione di un singolo indizio che il giudice ha comunque considerato, attribuendogli un significato diverso da quello prospettato dalla parte.
Il Fatto
Dei creditori di una società cooperativa, muniti di titolo esecutivo, avevano avviato l’esecuzione forzata su una betoniera di proprietà della società debitrice, procedendo al pignoramento del bene. Successivamente, il veicolo era stato alienato prima alla concessionaria e, poi, quest’ultima lo aveva rivenduto a un terzo sub-acquirente. I creditori, ritenendo gli atti di disposizione pregiudizievoli, avevano proposto azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. nei confronti della società debitrice, della prima acquirente e del sub-acquirente, con richiesta di sequestro conservativo.
Il Tribunale aveva accolto la domanda solo nei confronti del primo atto di vendita, ritenendo non provata la malafede del sub-acquirente. La Corte d’Appello, invece, aveva riformato la decisione, ravvisando la sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti a sostegno della malafede del terzo, dichiarando l’inefficacia anche del secondo atto di vendita. Avverso tale sentenza il sub-acquirente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente eccepiva la nullità del giudizio per un vizio originario della notifica dell’atto introduttivo, effettuata nei confronti di una società già cancellata dal registro delle imprese e del suo legale rappresentante, deceduto. La censura è stata dichiarata in parte inammissibile e in parte infondata. La Corte ha rilevato che il ricorrente lamentava la nullità di una notifica eseguita nei confronti di un terzo, difettando della relativa legittimazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui la cancellazione della società dal registro determina la successione dei soci, con la conseguenza che la citazione nei loro confronti ha effetto sanante. Nel caso di specie, accertata la cancellazione, l’appello era stato correttamente notificato ai soci successori.
Il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente, censuravano la violazione dell’art. 2901, ultimo comma, c.c. e l’omesso esame di fatti decisivi, criticando la valutazione degli indizi posti a fondamento della presunzione di malafede. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile, in quanto volto a contestare l’efficacia indiziante di circostanze di fatto non decisive rispetto alla ratio decidendi. La censura, pur formulata come violazione di legge, sostanzialmente postulava un diverso accertamento del fatto indiziante, contrapponendo alla ricostruzione del giudice di merito una diversa interpretazione del significato dei fatti. In particolare, la circostanza che le spese di trascrizione fossero state sostenute dal sub-acquirente non era stata ritenuta decisiva dal giudice, che aveva desunto la malafede dall’inverosimile prezzo di acquisto.
Parimenti inammissibile è stata considerata la censura di omesso esame di documentazione, atteso che il giudice di merito aveva valutato i fatti indiziari, attribuendo loro un significato diverso da quello postulato dal ricorrente e comunque non influente sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo. La Corte ha quindi affermato che il sindacato di legittimità non può estendersi al valore indiziario dei fatti, salvo il controllo sulla logicità e sulla congruità della motivazione. L’accertamento della malafede del terzo, quale giudizio di fatto, è riservato al giudice di merito. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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