Inammissibile l’appello che non illustra le specifiche censure alla sentenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7829 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con le relative doglianze e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice. Non occorrono forme sacramentali né un progetto alternativo di decisione, perché il giudizio di appello conserva la natura di revisio prioris instantiae. Le norme processuali vanno interpretate nel senso di favorire la decisione di merito, restando gli esiti abortivi del processo un’ipotesi residuale. In caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti sui quali il ricorso si fonda.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da un’azienda speciale comunale avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa. Il primo giudice aveva accolto il ricorso di una lavoratrice e dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa, applicando la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, comma 4, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012. L’illegittimità era stata motivata dalla violazione del termine di dieci giorni previsto dall’art. 21, punto 2, del c.c.n.l. per i dipendenti del settore unico gas acqua.
La Corte territoriale ha reputato il secondo motivo d’appello privo di specifiche critiche all’argomentazione del tribunale, che aveva aderito a una pronuncia di legittimità resa sul medesimo contratto collettivo. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi diretti a censurare la declaratoria d’inammissibilità. La lavoratrice non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 434 c.p.c., norma che disciplina lo svolgimento del processo per giungere a una decisione di merito. Il ricorso va quindi ricondotto all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. In caso di errores in procedendo, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale e può esaminare direttamente gli atti, purché la censura rispetti le prescrizioni degli artt. 366 e 369 c.p.c.
La Corte richiama le Sezioni Unite n. 27199 del 2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo riformato nel 2012, impongono all’appellante una parte argomentativa che contrasti le ragioni del primo giudice, senza trasformare l’appello in un anticipato ricorso per cassazione. Le Sezioni Unite hanno valorizzato i poteri tipici del giudizio di merito e il principio per cui le limitazioni all’accesso al giudice sono ammesse solo se previste dalla legge e proporzionate allo scopo.
In forza del principio di strumentalità delle forme processuali, l’atto di appello deve indicare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il gravame agli specifici capi e ai passaggi argomentativi che li sorreggono. L’appellante deve inoltre esplicitare le ragioni di dissenso e la loro idoneità a modificare la decisione censurata.
Il Collegio rileva che il ricorso ha trascritto le parti rilevanti della sentenza di primo grado e i motivi d’appello. Dal secondo motivo emergeva che la parte appellante aveva sostenuto la valenza meramente procedurale del mancato rispetto del termine contrattuale, richiamando giurisprudenza di segno opposto a quella citata dal tribunale. Le censure erano quindi conformi ai requisiti di ammissibilità e meritavano una decisione di merito sulla qualificazione della violazione come sostanziale o procedurale.
Il primo motivo è accolto, il secondo assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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