Accesso agli atti ispettivi: il diniego può essere parziale in base al rapporto di lavoro (TAR Marche n. 881 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti ispettivi inerenti al rapporto di lavoro, il diritto di difesa della società istante deve essere contemperato con la tutela della riservatezza dei lavoratori dichiaranti. Il segreto istruttorio, ex art. 3, comma 1, lett. c), del DM n. 757/1994, non può essere opposto quando non vi sia più un rapporto di lavoro in atto tra i dichiaranti e la società richiedente; in tal caso, l’ostensione deve essere integrale. Qualora invece il rapporto di lavoro sia ancora in corso, l’Amministrazione può legittimamente oscurare i dati identificativi dei lavoratori, salvo che questi non prestino il proprio consenso scritto all’accesso integrale.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Guardia di Finanza aveva parzialmente negato l’accesso alla documentazione istruttoria posta a fondamento di un verbale di accertamento per una presunta violazione dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 relativa ad un appalto non genuino. L’Amministrazione aveva concesso l’ostensione dei verbali di acquisizione delle informazioni solo in forma anonima, oscurando i dati anagrafici e le mansioni dei 27 lavoratori dichiaranti. La società deduceva la violazione del proprio diritto di difesa, sostenendo che il diniego fosse illegittimo per mancato bilanciamento tra le contrapposte esigenze e per assenza di motivazione sui rischi di ritorsioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha accolto solo parzialmente il ricorso. Ha richiamato l’art. 2, comma 1, DM n. 757/1994, che sottrae all’accesso i documenti contenenti notizie acquisite nel corso di attività ispettive quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o pregiudizi a carico dei lavoratori. Ha poi evidenziato che il successivo art. 3, comma 1, lett. c), del medesimo decreto limita tale divieto finché perdura il rapporto di lavoro. Il Collegio ha quindi applicato il principio, consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la tutela della riservatezza dei dichiaranti non prevale quando il rapporto di lavoro è cessato, poiché viene meno la ragione di proteggere il lavoratore da possibili ritorsioni.
Con riferimento ai lavoratori ancora in servizio, il diniego parziale è stato ritenuto legittimo. L’Amministrazione aveva motivato l’oscuramento non con un mero richiamo normativo, ma sulla base di circostanze concrete, quali i legami familiari tra i componenti dei consigli di amministrazione e le prestazioni professionali ricevute da un medesimo soggetto. Tali elementi sono stati considerati idonei a configurare un concreto rischio di indebite pressioni o pregiudizi per i dipendenti. La decisione dell’Amministrazione di subordinare l’ostensione integrale all’acquisizione del consenso scritto degli interessati è stata pertanto ritenuta non irragionevole.
Il Tribunale ha infine ordinato alla Guardia di Finanza di consentire l’accesso integrale alla sola documentazione relativa ai soggetti non più legati da rapporto di lavoro, mentre per gli altri ha disposto l’attivazione del contraddittorio finalizzato ad acquisire l’eventuale assenso. La natura parziale dell’accoglimento ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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