Subentro in appalto e trasferimento d’azienda: accertamento in concreto (Cass. civ. Sez. Lav n. 17379 del 28.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non sussiste un diritto dei lavoratori già impiegati nell’appalto al trasferimento automatico alle dipendenze dell’impresa subentrante. Occorre accertare in concreto che sia intervenuto un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, oppure di un gruppo di dipendenti dotato di autonoma capacità operativa o di specifico know-how. A tale accertamento osta la regola dell’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 nella formulazione ratione temporis applicabile, non in contrasto con la giurisprudenza eurounitaria, che consente ma non impone di estendere l’ambito di protezione dei lavoratori.
Il Fatto
Il ricorrente era stato dipendente di una società affidataria di un appalto di servizi di nettezza urbana commissionato da un Comune. Nei confronti della propria datrice di lavoro aveva ottenuto l’accertamento giudiziale del diritto alla retrodatazione della propria anzianità lavorativa. Nell’appalto era poi subentrata una nuova società, che lo aveva assunto continuando però a indicare in busta paga una decorrenza diversa e successiva dell’anzianità.
Il lavoratore aveva quindi promosso esecuzione forzata di obblighi di fare ex art. 612 c.p.c. nei confronti della subentrante, sulla base di quel titolo esecutivo. La società si era opposta ex art. 615 c.p.c., eccependo il difetto di legittimazione passiva per essersi il titolo formato verso altro soggetto giuridico. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo indimostrato il trasferimento d’azienda. La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame e il lavoratore aveva proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta il nodo dell’art. 29, co. 3, d.lgs. n. 276/2003 e della sua portata applicativa. Nella formulazione anteriore alla novella del 2016 la norma stabiliva che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo o di clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento d’azienda.
Su tale base va ribadito l’orientamento della Corte: non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante. Serve un accertamento in concreto del passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale, oppure del know-how o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa a un gruppo di dipendenti. Diversamente opera la preclusione dell’art. 29, co. 3, che non contrasta con la giurisprudenza eurounitaria, la quale consente ma non impone di ampliare la tutela oltre il trasferimento d’azienda.
Quanto alla novella del 2016, la Corte territoriale ne ha correttamente escluso l’applicabilità ratione temporis, trattandosi di intervento innovativo e non interpretativo, entrato in vigore in epoca successiva ai fatti di causa. Il motivo che invocava la natura retroattiva della legge è stato giudicato inammissibile per non essersi confrontato con la ratio decidendi.
Sul piano del merito, i Giudici d’appello hanno accertato con motivazione adeguata e insindacabile che nella fattispecie era mancato in concreto il passaggio di beni di non trascurabile entità e che i dipendenti, pur numerosi, non costituivano un gruppo dotato di propria identità funzionale né di autonoma capacità operativa o particolare know-how. Tanto basta per escludere la pretesa di ricostituzione del rapporto ai sensi dell’art. 2112 c.c.
È stato inoltre respinto il motivo fondato sull’art. 111 c.p.c., che presuppone una successione nel diritto controverso con controversia ancora pendente, mentre il titolo esecutivo era già formato. La clausola del CCNL di settore invocata configura semmai un diritto all’assunzione presso il nuovo appaltatore, ma non consente di opporgli titoli esecutivi conseguiti verso l’originaria datrice di lavoro. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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