Opposizione a decreto liquidazione difensore nel patrocinio spese Stato giurisdizione giudice ordinario (Cass. civ. Sez. Un. n. 7924 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative all’opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, proposta dal difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Quello al compenso professionale è un diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo, e la previsione dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, che indica il capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, integra norma sulla competenza e non sulla giurisdizione. Il principio vale anche quando la causa di base rientri nella giurisdizione di un giudice speciale, compreso quello tributario: l’opposizione introduce un giudizio autonomo di natura civile, volto ad accertare la spettanza e l’entità dell’onorario.
Il Fatto
Un avvocato aveva difeso una parte ammessa al gratuito patrocinio in una causa tributaria, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale e poi alla Commissione tributaria regionale. Il compenso liquidato in suo favore fu ritenuto inferiore a quanto spettante secondo i parametri ministeriali, ed egli propose opposizione dinanzi al Tribunale di Catanzaro ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nelle forme dell’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011.
Il Tribunale, con ordinanza, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario che aveva emesso la liquidazione. Riassunta la causa dinanzi a quest’ultimo, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria declinò a sua volta la giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario, e sollevò d’ufficio il regolamento di giurisdizione ex art. 59, comma 3, della l. n. 69 del 2009. Si costituì il solo avvocato; il Procuratore Generale concluse per la giurisdizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio muove da un dato già affermato in tema di conflitto negativo di giurisdizione tra giudice ordinario e amministrativo: nelle controversie che attengono all’opposizione avverso i decreti di liquidazione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 la giurisdizione spetta al giudice ordinario, come statuito da Sez. U n. 26907 del 2016 e Sez. U n. 20405 del 2019.
In quei precedenti si è chiarito che il diritto al compenso professionale è un diritto soggettivo, non degradabile ad interesse legittimo. L’art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel prevedere che il ricorso si proponga al capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento, è norma sulla competenza e non sulla giurisdizione. Diversamente opinando, si introdurrebbe una ipotesi di giurisdizione esclusiva non prevista, con diminuzione di tutela, poiché avverso le decisioni del giudice amministrativo l’art. 111, comma 2, Cost. ammette il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
Tale principio non resta confinato al conflitto tra giudice ordinario e amministrativo, ma si estende ad ogni controversia patrocinata dinanzi a giudici speciali. Esso è stato ribadito anche per le cause attribuite al giudice tributario: spetta al giudice ordinario la cognizione dell’opposizione proposta ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore, ancorché la liquidazione debba essere effettuata dal giudice tributario (Cass. n. 3027 del 2023).
L’opposizione al decreto, pur emesso da un giudice speciale, ha natura di impugnazione e introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e all’entità dell’onorario (Cass., S.U. n. 19161 del 2009). Il difensore agisce quindi in forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, in un giudizio autonomo e non consequenziale rispetto a quello svoltosi davanti al giudice a quo, mancando una connessione ontologica con il contenzioso di base (Corte cost. n. 96 del 2008).
Quanto alle spese, non trova applicazione l’art. 91 cod. proc. civ.: il regime davanti alla Suprema Corte è ispirato alla soccombenza e alla causalità, con rilievo della concreta attività difensiva. Nel caso di specie nessuna parte può dirsi vittoriosa, poiché la parte costituitasi aveva comunque riassunto il giudizio dinanzi al giudice tributario, omettendo di impugnare la pronuncia declinatoria, e l’altra non ha assunto alcuna posizione difensiva. La Corte ha pertanto dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e cassato la sentenza declinatoria, rimettendo le parti dinanzi al Tribunale.
Nota della Redazione
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