Indebito erogato al dipendente pubblico e tutela dell’affidamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7923 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La tutela dell’affidamento del dipendente pubblico che abbia percepito somme poi rivelatesi indebite non si traduce nella irripetibilità del credito, ma impone che il relativo recupero avvenga conformemente ai principi di buona fede e di correttezza. Il diritto del creditore alla ripetizione dell’indebito resta, in linea di principio, integro. L’art. 2033 cod. civ. non è di per sé incompatibile con il dettato costituzionale. La clausola generale di cui all’art. 1175 cod. civ. può tuttavia determinare, in relazione alle caratteristiche del caso concreto, la temporanea inesigibilità del credito, totale o parziale, con conseguente dovere del creditore di accordare una rateizzazione.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un Comune avevano opposto le ingiunzioni, emesse ex R.D. n. 639/1910, con le quali l’ente aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte negli anni dal 2002 al 2006 a titolo di indennità di disagio. Il Tribunale aveva rigettato i ricorsi; la Corte d’appello, in riforma, li aveva accolti applicando la sanatoria del d.l. n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014.
Su ricorso del Comune, la Cassazione con ordinanza n. 12109 del 13.04.2022 aveva cassato con rinvio, escludendo che la sanatoria operasse a ritroso per atti anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2009. Riassunto il giudizio, la Corte d’appello aveva rigettato i ricorsi originari dei lavoratori, che hanno proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 1175, 1218, 1337 e 1375 cod. civ., in combinato disposto con l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU, sostenendo di aver introdotto una domanda risarcitoria e che l’indebito sarebbe derivato da un errore colpevole dell’ente, che avrebbe scelto strumenti giuridici inappropriati. Deducono il proprio affidamento, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e la Corte costituzionale n. 8 del 2023.
Le censure, trattate congiuntamente per connessione, sono ritenute inammissibili. La Corte rileva che i ricorrenti indicano in maniera estremamente generica le circostanze che fonderebbero l’affidamento; l’aver optato per uno strumento giuridico piuttosto che per un altro non può di per sé giustificare una responsabilità dell’ente.
Quanto al giudizio di infungibilità tra il Progetto Sicurezza e i progetti finalizzati, la doglianza si fonda sull’esame dell’intesa con le organizzazioni sindacali del 2002, non esaminabile in sede di legittimità. La Corte precisa il senso della Corte costituzionale n. 8 del 2023: essa non ha ammesso la possibilità di dichiarare del tutto irripetibile il credito, ma ha solo prescritto che il recupero avvenga secondo buona fede.
Richiamando la propria Cass. n. 24807 del 2023, la Corte ricorda che il giudice delle leggi ha escluso l’incompatibilità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ. e ha individuato nell’art. 1175 cod. civ. il fondamento delle tutele dell’affidamento, potendo derivarne la temporanea inesigibilità del credito e il dovere di rateizzazione.
Nel caso concreto, la corte territoriale ha accertato che l’ente aveva concordato il recupero con le organizzazioni sindacali con modalità agevolate e che i controricorrenti non avevano allegato condizioni personali tali da comportare l’inesigibilità. Il recupero non è stato improvviso, ma è seguito dopo anni e con proposta di rateizzazione; gli importi non erano tali da determinare pregiudizi gravi e irreparabili. Si tratta di valutazioni adeguatamente motivate, non contestabili chiedendo alla Corte un riesame di merito. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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