Credito d’imposta e fatture per operazioni inesistenti: onere della prova (Cass. civ. Sez. V n. 7982 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di recupero del credito d’imposta utilizzato in compensazione e fondato su operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, a fronte della regolarità formale delle fatture e delle scritture contabili, incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare il carattere fittizio delle operazioni o l’eccessività dei costi, anche in via indiziaria o presuntiva. Il giudice di merito è tenuto a valutare singolarmente e complessivamente gli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio, dando conto in motivazione dei risultati del proprio giudizio. Solo ove tali elementi siano gravi, precisi e concordanti sorge l’onere del contribuente di dimostrare la fonte legittima della detrazione o del credito, non essendo sufficienti la regolarità formale delle scritture, i pagamenti o il versamento dell’Iva.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria ha recuperato il credito d’imposta, per imposte dirette e Iva, utilizzato nel 2014 da una società contribuente e ritenuto inesistente. Il credito era stato creato dalla dante causa della società mediante una serie di operazioni di investimento agevolato, soggettivamente e oggettivamente inesistenti, realizzate tramite un soggetto fittiziamente interposto e poi trasferite alla contribuente in forza di un atto di scissione.

La società ha impugnato l’avviso di accertamento davanti alla Commissione tributaria provinciale, che ha accolto il ricorso. La Commissione tributaria regionale ha rigettato l’appello dell’Ufficio. L’Amministrazione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, con violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha ritenuto il motivo infondato: la sentenza consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di appello, che ha escluso l’inesistenza soggettiva e oggettiva delle fatture da cui era originato il credito, rilevando che i lavori risultavano effettuati e che le fatture furono pagate con versamento dell’Iva. La motivazione è quindi conforme al minimo costituzionale.

Il secondo motivo denunciava la violazione degli artt. 115, comma 2, c.p.c., 2697 c.c. e 2729 c.c. per avere il giudice di appello ritenuto provata l’esistenza delle fatture su elementi inidonei, quali i pagamenti e il riversamento dell’Iva.

La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità, osservando che non si chiedeva un riesame del merito ma si prospettava la non corretta applicazione della legge. Nel merito ha ricostruito la fattispecie: le fatture afferivano a lavori inesistenti o sproporzionati, emesse da un soggetto fittiziamente interposto, riconducibile a un unico centro di interessi con la dante causa, al fine di far lievitare i costi di investimento e ottenere un credito d’imposta inesistente, in violazione dell’art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006.

La Corte ha richiamato i principi consolidati: l’Amministrazione può provare il carattere fittizio delle operazioni anche in forma indiziaria o presuntiva; spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di ricorrere alle presunzioni; a fronte della prova presuntiva dell’Ufficio, è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione, non bastando la regolarità formale delle scritture o i pagamenti, dati facilmente falsificabili. Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti, senza necessità di prove certe.

Il giudice di appello non ha applicato correttamente tali principi: ha escluso la sussistenza di elementi sufficienti a ritenere il soggetto interposto sostanzialmente inesistente e riconducibile alla dante causa, senza valutare singolarmente e complessivamente gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio, e ha dato rilievo a circostanze irrilevanti quali i pagamenti delle fatture e il versamento dell’Iva.

La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, rigettato il primo, cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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