Il travisamento della prova notificatoria va dedotto per cassazione, non per revocazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 16618 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione della sentenza è denunciabile per cassazione solo se si atteggia quale anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, ossia come mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa, restando irrilevante il mero difetto di sufficienza. Il travisamento del contenuto oggettivo di una prova documentale, quale la relazione di notificazione di un avviso di accertamento, che ricorre in caso di svista sul fatto probatorio in sé, integra un vizio di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4 o num. 5, c.p.c., e non già un errore di fatto revocatorio ai sensi dell’art. 395, num. 4, c.p.c., qualora il fatto probatorio abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata; tale vizio può essere dedotto anche in presenza di doppia conforme.
Il Fatto
Il Comune ricorrente impugnava per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva confermato l’accoglimento del ricorso del contribuente avverso due ingiunzioni di pagamento TARSU relative ad annualità pregresse. I giudici di merito avevano ritenuto fondata l’eccezione di decadenza e prescrizione, non essendo stata fornita dall’ente impositore la prova della regolare notifica degli avvisi di accertamento prodromici, atti non prodotti in giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, esaminando preliminarmente il terzo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente della sentenza impugnata, ne ha affermato l’infondatezza. Ha ricordato che è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che attenga all’esistenza stessa della motivazione, come nel caso di mancanza assoluta o di motivazione perplessa, non essendo invece sindacabile il semplice difetto di sufficienza. Nel caso di specie, la CTR aveva esplicitato le ragioni della propria decisione, ancorché sinteticamente, ritenendo non provata la notifica.
Nel valutare il primo motivo, la Corte ha invece rilevato il fondamento della censura. Gli atti processuali contenevano gli avvisi di accertamento con relazioni di notificazione in calce, unitamente ad altri documenti, circostanza che contraddice l’assunto dei giudici di merito, i quali avevano affermato la mancata produzione di “atti di notifica”. Tale errore non integra una questione di merito insindacabile, ma un’ipotesi di travisamento della prova, consistente in una svista sulla percezione del fatto processuale.
La Corte ha precisato l’ambito del rimedio esperibile: il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova il suo rimedio istituzionale nella revocazione per errore di fatto solo quando il fatto probatorio non abbia costituito oggetto di controversia. Quando, invece, il fatto probatorio è stato un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, il vizio deve essere fatto valere con il ricorso per cassazione, anche a fronte di una doppia conforme.
La CTR avrebbe dovuto valutare gli atti ritualmente prodotti dall’ente impositore per stabilirne l’efficacia probatoria. La Corte ha quindi accolto il primo motivo, dichiarando assorbito il secondo e rigettando il terzo, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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