Notifica della sentenza a fini di sgravio: non decorre il termine breve (Cass. civ. Sez. 5 n. 13846 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, ai fini della decorrenza del termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, la notificazione della sentenza deve essere univocamente rivolta alla finalità acceleratoria del giudicato. Non è pertanto idonea a determinare la decorrenza del termine la comunicazione della sentenza, a mezzo PEC, effettuata dalla parte vittoriosa in occasione della proposizione di una distinta istanza di sgravio, in quanto tale adempimento risulta funzionale esclusivamente all’esercizio del potere di autotutela dell’amministrazione finanziaria e non già all’ottenimento della stabilità definitiva della decisione. L’invio della sentenza per finalità diverse da quella impugnatoria non può equipararsi alla notificazione disciplinata dagli artt. 38 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992.
Il Fatto
Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Prato un atto di recupero relativo ad IVA indebitamente compensata, ottenendo l’annullamento dell’atto. Successivamente, l’agente della riscossione notificava al contribuente la cartella di pagamento per le somme oggetto dell’atto di recupero annullato. Il contribuente inviava quindi, a mezzo PEC, un’istanza di sgravio e di annullamento in autotutela, allegandovi la sentenza di primo grado favorevole.
L’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana dichiarava l’impugnazione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine breve fosse decorso dalla notifica della sentenza effettuata dal contribuente con l’istanza di sgravio. Avverso tale decisione l’amministrazione finanziaria proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, censurando la sentenza impugnata per violazione degli artt. 325 e 326 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 38 e 51 d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice di merito aveva errato nel ritenere che qualsivoglia modalità di conoscenza della sentenza potesse far decorrere il termine breve di impugnazione, non attribuendo rilievo alla finalità dell’invio della decisione.
Richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite n. 20866 del 2020, la Corte ha precisato che la notificazione della sentenza finalizzata alla decorrenza del termine breve deve essere in modo univoco rivolta a tale scopo acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario. La notifica deve, cioè, rendere edotta la parte soccombente non solo del contenuto della decisione, ma anche della circostanza che l’atto notificato è diretto a ottenere il passaggio in giudicato della sentenza in caso di mancata impugnazione.
La Corte ha quindi escluso che la comunicazione della sentenza effettuata dal contribuente unitamente all’istanza di sgravio potesse sortire tali effetti. L’invio della decisione, in tale contesto, risultava funzionale esclusivamente all’esercizio del potere di autotutela da parte dell’agente della riscossione e non già alla finalità di conseguire la definizione del giudizio mediante l’instaurazione del termine per impugnare. L’atto era privo del carattere di univocità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per la decorrenza del termine breve.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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