Concessioni demaniali portuali non equiparabili alle locazioni urbane per imposta di registro (Cass. civ. Sez. V n. 7996 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni di beni demaniali riconducibili a un rapporto amministrativo di concessione non possono equipararsi, quanto all’imposta di registro, alle locazioni di immobili urbani, prima dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 16, d.l. n. 95 del 2012, che ha esteso alle concessioni demaniali il regime specifico dell’art. 17, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986. In tale ambito non sussiste l’interesse del conduttore posto alla base della norma citata, nella disciplina applicabile al tempo dei fatti. La base imponibile è disciplinata dall’art. 45 d.P.R. n. 131 del 1986, norma specifica rispetto alla previsione generale dell’art. 43, che si riferisce ai corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto. Il principio di autosufficienza del ricorso non va interpretato in modo eccessivamente formalistico.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di liquidazione con cui applicava l’imposta di registro all’intero canone previsto nella convenzione di concessione demaniale portuale, relativa a un’area di mq 208.400 per una durata di sessanta anni e un canone annuo determinato. La contribuente aveva versato l’imposta proporzionale per il solo canone di un anno, contestando l’imposizione sull’intera durata del rapporto.

La decisione di primo grado, accogliendo il ricorso, era stata confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale della Liguria. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione e falsa applicazione delle norme sull’imposta di registro e prospettando la riconduzione della concessione alla locazione di immobile urbano. La controricorrente ha resistito, eccependo l’inammissibilità del ricorso, chiedendone il rigetto e riproponendo eccezioni non esaminate dal giudice di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso l’inammissibilità del ricorso, rilevando che lo stesso contiene tutti gli elementi di fatto necessari alla comprensione della questione e prospetta un solo motivo di diritto. Il principio di autosufficienza, quale corollario del requisito di specificità dei motivi, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, sì da incidere sulla sostanza del diritto in contesa, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8950 del 2022.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. La Corte ha preso le mosse dalla distinzione, già tracciata in precedente pronuncia, tra locazione di immobile urbano e affitto di azienda, vicende che presentano presupposti e disciplina differenti. Ha richiamato la Corte costituzionale n. 461 del 2006, che ha evidenziato come la speciale disciplina dell’art. 17 d.P.R. n. 131 del 1986 trovi applicazione solo per le locazioni di immobili urbani e non per l’affitto di azienda, avendo le due fattispecie presupposti sociali e normativi diversi.

Applicando tale criterio al caso concreto, la Corte ha rilevato che la concessione di un’area del demanio portuale non può equipararsi alla locazione di immobile urbano, poiché in essa non ricorrono le esigenze di tutela del conduttore poste alla base della norma richiamata. Il demanio portuale oggetto della controversia è riconducibile a un rapporto amministrativo di concessione, e non a un rapporto privatistico di locazione. La Corte ha richiamato la distinzione operata dalle Sezioni Unite n. 6019 del 2016 tra concessioni demaniali destinate a un pubblico servizio e concessioni non destinate a tale servizio, inquadrabili nello schema privatistico della locazione.

La Corte ha quindi affermato che l’art. 3, comma 16, d.l. n. 95 del 2012 ha esteso l’applicazione dell’art. 17, terzo comma, d.P.R. n. 131 del 1986 alle concessioni di beni immobili demaniali, ma ha precisato che tale norma, di carattere finanziario e non di interpretazione autentica, opera solo per il futuro e non è pertanto applicabile quando la concessione è antecedente alla sua entrata in vigore.

Infine, sul piano della base imponibile, la Corte ha chiarito che l’art. 45 d.P.R. n. 131 del 1986 costituisce norma specifica rispetto alla previsione generale dell’art. 43, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, per le eccezioni riproposte dalla controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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